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I trattamenti di famiglia
L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF)
L'assegno al nucleo familiare (meglio conosciuto in sigla ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati ex dipendenti, i cui nuclei siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno.
Composizione della famiglia.
Per nucleo familiare si intende quello composto da:
Redditi influenti. I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'IRPEF al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (BOT, CCT, ecc.), se superiori complessivamente a 1.033 euro, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.
La domanda.
Per la richiesta rivolgiti al Patronato ACAI ENAS
La richiesta dell’ANF deve essere presentata:
- al proprio datore di lavoro, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tal caso, l’azienda corrisponde l'assegno e successivamente si rivale sull’INPS sottraendo l’ammontare degli assegni pagati dall’ammontare dei contributi dovuti all’ente di previdenza;
- direttamente all’INPS nel caso in cui il richiedente sia pensionato, addetto ai servizi domestici (colf, badanti), operaio agricolo dipendente a tempo determinato o lavoratore iscritto alla gestione separata (i cosiddetti co.co.co.).
Misura dell’assegno.
L’importo mensile dell’assegno è calcolato secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei suoi componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente. (circ. INPS n.109 del 27/5/2015)
GLI ASSEGNI FAMILIARI
A differenza dell’ANF, gli assegni familiari si riferiscono a specifiche categorie di lavoratori autonomi in attività ed ex autonomi titolari di pensione, il cui nucleo sia composto da più persone ed abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.
Più precisamente, si tratta di
Carico familiare.
E’ considerato vivente a carico, il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge, con riferimento al trattamento minimo di pensione. Il trattamento minimo INPS per il 2016 è stabilito in misura pari 501,89 euro mensili. Pertanto, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per il 2016 risultano così fissati:
- per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato, 706,82 euro (trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%);
- per due genitori ed equiparati, 1.236,94 (assegno per un genitore maggiorato del 75%).
I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:
Ogni anno l’INPS pubblica una circolare con i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari (per il 2016 si veda la circolare INPS 31 dicembre 2015 n. 211). Superata una prima fascia di reddito avviene la riduzione della corresponsione degli assegni familiari; qualora venga superata anche la seconda fascia di reddito, si procede alla cessazione dell’erogazione degli assegni.
Misura.
L’entità dell’assegno familiare, fermo dal oltre 25 anni, e pari a:
L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF)
L'assegno al nucleo familiare (meglio conosciuto in sigla ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati ex dipendenti, i cui nuclei siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno.
Composizione della famiglia.
Per nucleo familiare si intende quello composto da:
- il richiedente lavoratore o titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
- i figli di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli maggiorenni inabili, purché non coniugati (previa autorizzazione dell’INPS che deve accertare lo stato di inabilità). Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
- i figli, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni (previa autorizzazione dell’INPS);
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;
Redditi influenti. I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'IRPEF al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (BOT, CCT, ecc.), se superiori complessivamente a 1.033 euro, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni;
- i trattamenti di famiglia dovuti per legge; le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra; le indennità di accompagnamento;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.
La domanda.
Per la richiesta rivolgiti al Patronato ACAI ENAS
La richiesta dell’ANF deve essere presentata:
- al proprio datore di lavoro, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tal caso, l’azienda corrisponde l'assegno e successivamente si rivale sull’INPS sottraendo l’ammontare degli assegni pagati dall’ammontare dei contributi dovuti all’ente di previdenza;
- direttamente all’INPS nel caso in cui il richiedente sia pensionato, addetto ai servizi domestici (colf, badanti), operaio agricolo dipendente a tempo determinato o lavoratore iscritto alla gestione separata (i cosiddetti co.co.co.).
Misura dell’assegno.
L’importo mensile dell’assegno è calcolato secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei suoi componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente. (circ. INPS n.109 del 27/5/2015)
GLI ASSEGNI FAMILIARI
A differenza dell’ANF, gli assegni familiari si riferiscono a specifiche categorie di lavoratori autonomi in attività ed ex autonomi titolari di pensione, il cui nucleo sia composto da più persone ed abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.
Più precisamente, si tratta di
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- piccoli coltivatori diretti (proprietari di terreni che necessitano meno di 104 giornate di lavoro annue)
- titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Carico familiare.
E’ considerato vivente a carico, il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge, con riferimento al trattamento minimo di pensione. Il trattamento minimo INPS per il 2016 è stabilito in misura pari 501,89 euro mensili. Pertanto, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per il 2016 risultano così fissati:
- per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato, 706,82 euro (trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%);
- per due genitori ed equiparati, 1.236,94 (assegno per un genitore maggiorato del 75%).
I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:
- il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i figli o equiparati anche se non conviventi:
- di età inferiore a 18 anni;
- apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
- universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
- inabili al lavoro (senza limiti di età);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:
- di età inferiore a 18 anni;
- apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
- universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
- inabili al lavoro (senza limiti di età);
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
Ogni anno l’INPS pubblica una circolare con i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari (per il 2016 si veda la circolare INPS 31 dicembre 2015 n. 211). Superata una prima fascia di reddito avviene la riduzione della corresponsione degli assegni familiari; qualora venga superata anche la seconda fascia di reddito, si procede alla cessazione dell’erogazione degli assegni.
Misura.
L’entità dell’assegno familiare, fermo dal oltre 25 anni, e pari a:
- Euro 8,18 mensili ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- Euro 10,21 mensili ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli ed equiparati;
- Euro 1,21 mensili ai piccoli coltivatori diretti per i genitori.
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