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talassemia

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CHE COS’È
Si tratta di una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi (anemia falciforme).
La concessione dell’indennità è subordinata alla verifica dei requisiti sanitari e contributivi. Nessun limite è previsto per la situazione reddituale e la titolarità di altre prestazioni, previdenziali o assistenziali.
È necessaria la cittadinanza italiana e la residenza stabile in Italia (per gli stranieri occorre l’iscrizione all’anagrafe o il permesso di soggiorno di almeno un anno).

A CHI SPETTA
L’indennità spetta a tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti) affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi (anemia falciforme) con un’anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica.
A decorrere dal 1° gennaio 2004, hanno diritto all’indennità anche i portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.


REQUISITI
Per ottenere l’indennità è necessario avere i seguenti requisiti:
  • riconoscimento della patologia da parte della ASL di appartenenza. La certificazione deve contenere l’espressa dicitura della malattia con l’indicazione della terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea seguita dal richiedente;
  • anzianità contributiva di almeno 10 anni;
  • almeno 35 anni di età.
L’indennità, in quanto prestazione assistenziale, è indipendente dalle condizioni reddituali del richiedente ed esente dall’ Irpef. La prestazione viene concessa ed erogata dall’Inps anche se i contributi sono stati versati presso altri Enti previdenziali.

LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata - utilizzando il modello TD1 - alla sede Inps territorialmente competente per residenza del richiedente.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione rilasciata:
  • dalle strutture sanitarie pubbliche (ASL), che certifichi l’affezione da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme);
  • dagli enti previdenziali diversi dall’Inps, che attesti che l’anzianità contributiva posseduta (nel caso in cui la contribuzione necessaria per il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva - pari o superiore a 10 anni - risulti in tutto o in parte versata ai predetti enti);
  • dal datore di lavoro, per gli anni non ancora inclusi nell’estratto contributivo (mod. CUD) e per l’anno in corso (E-Mens), se la contribuzione versata all’Inps è necessaria per il raggiungimento del requisito contributivo.

QUANDO SPETTA
Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti sanitari e contributivi richiesti.

L’indennità è pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
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web  & social media content​ editor Barbara Balistreri