L’obbligo di comunicazione dello smart working secondo le nuove regole, introdotte dalla legge di conversione del decreto Semplificazione, potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022. Lo chiarisce il Ministero del Lavoro con comunicato dello scorso 26 agosto.
Il Ministero fa, altresì, chiarezza del termine entro il quale va effettuato l’adempimento comunicativo: “nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni” dalla stipula dell’accordo di lavoro agile. La mancata comunicazione prevede l’applicazione, da parte dell’Ispettorato del Lavoro, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
Occorre ricordare, infine, che dal 1° settembre cessa anche la possibilità di attivare il lavoro agile senza un previo accordo individuale scritto tra le parti.
La legge di conversione (l. n. 122/2022) del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) ha previsto, tra le altre cose, una modifica alla normativa sul lavoro agile. In particolare, l’art. 41-bis riscrive completamente il primo comma dell’art. 23, della Legge n. 81/2017, in materia di comunicazione alla pubblica amministrazione dell’avvio del lavoro agile.
Comunicazione del datore di lavoro
Si tratta di una semplificazione della procedura comunicativa, anche in considerazione del notevole impatto registrato dall’accelerazione dei percorsi di innovazione. La norma prevede, infatti, con decorrenza 1° settembre 2022, che il datore di lavoro debba comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro esclusivamente i seguenti dati dei lavoratori con i quali è stato sottoscritto un accordo di smart working.
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