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Scuola al via: come funziona l’indennità di frequenza per ragazzi disabili

Finalmente riprende la scuola in presenza e come ogni anno per molte famiglie che hanno bambini con qualche disabilità è il momento  più complicato.
Per sostenere l’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi disabili fino al 18° anno di età si può chiedere l’indennità di frequenza (invalidità civile)

Si chiama “indennità di frequenza” perché viene riconosciuta solo a chi può dimostrare di frequentare: la scuola, pubblica o privata; centri ambulatoriali o centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione; centri di formazione professionale.
Possono beneficiare di questo diritto i minori italiani residenti in Italia e i minori comunitari ed extracomunitari, purché residenti sul nostro territorio.
La prestazione è concessa sino ad un massimo di 12 mensilità all’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza, fino al mese successivo a quello di cessazione.
L’importo è di 287,09€ e i beneficiari devono rispettare il limite di reddito di 4.926,35€ annui.
Nella valutazione della condizione economica del richiedente, vengono considerati i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef. I beneficiari nati in un Paese estero devono invece presentare la documentazione attestante la presenza o meno di redditi esteri.
La prestazione spetta sino ai 18 anni: al compimento della maggiore età, e qualora sussistano comunque le condizioni di bisogno, l’interessato può fare domanda per l’assegno di invalidità o la pensione, a seconda del grado di invalidità riconosciuto.
L’indennità di accompagnamento è una prestazione di assistenza non reversibile, a cui hanno diritto gli invalidi civili con disabilità grave, residenti in Italia che si trovano o nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o nell’impossibilitò di compiere gli atti quotidiani della vita e quindi necessitano di assistenza continua.
Per coloro i quali invece hanno compiuto i 67 anni di età anagrafica, l’accompagnamento risulta essere l’unica indennità economica per loro percepibile.

a chi spetta
L’indennità di frequenza è un beneficio economico a cui si può accedere se il figlio minorenne:
  • ha difficoltà persistenti a svolgere le funzioni della propria età, oppure ha perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz;
  • ha bisogno di fare ricorso – in modo continuativo o periodico – a trattamenti riabilitativi o terapeutici, oppure per la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, o di centri di formazione o addestramento professionale;
  • rispetta il limite di reddito personale stabilito ogni anno dalla legge.
Si ha diritto a questo tipo di supporto durante l’effettiva durata del trattamento o del corso e fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza (fino a un massimo di 12 mesi).

come fare  la domanda
Per presentare la domanda di accertamento per l’indennità di frequenza è possibile rivolgersi alla sede ACAI ENAS più vicina. 
L’indennità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento o del corso, se in tale data si è già ottenuto il riconoscimento sanitario. In caso contrario, l’indennità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di riconoscimento e, comunque, non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti.
In particolare, il benefico è limitato alla effettiva durata del trattamento o del corso e termina con il mese successivo a quello di fine della frequenza. Nel caso della frequenza scolastica, la prestazione viene concessa da ottobre a giugno.
Se l’indennità è legata alla frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell’obbligo formativo, una volta che la si è ottenuta, non è più necessario presentare certificazione annuale di frequenza, mentre se il minore smette di frequentare è obbligatorio comunicarlo all’Inps.
Invece, chi cambia scuola rispetto all’anno scolastico precedente, si trasferisce ad altro istituto scolastico o passa al grado di istruzione superiore, deve comunicarlo all’Inps.
La dichiarazione di frequenza deve essere presentata ogni anno solo quando si tratta di frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali o diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap; di asili nido e scuole dell’infanzia, pubblica o privata; di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale; di corso scolastico frequentato una volta adempiuto l’obbligo formativo scolastico.
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