SANITÀ E MALATTIA
Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) garantisce il diritto alla salute di tutti cittadini residenti in Italia così come stabilito dall’art. 32 della Costituzione. Inoltre, ai lavoratori che si assentano dal lavoro a causa di una malattia spetta il diritto di percepire comunque una retribuzione come previsto dall’articolo 2110 del codice civile e dalla Costituzione (art. 38) che dispone: ai “lavoratori vengano garantiti i mezzi adeguanti alle loro esigenze di vita in caso di malattia” . Inoltre, viene garantita la conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo definito di “comporto”: la durata del periodo è generalmente di 180 giorni per anno civile e viene comunque definita nel contratto di lavoro applicato.
►INDENNITÀ DI MALATTIA
►INDENNITÀ ANTITUBERCOLARI
►INDENNITÀ PER TALASSEMIA
►INDENNIZZ0 LEGGE 210/92
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