Riscatto laurea agevolato 2019

Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.
Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato.
La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero.
Il D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha introdotto la possibilità, ad un costo molto contenuto e rateizzabile, di riscattare gli anni del corso di laurea. Il periodo di studio riscattabile si deve collocare in un orizzonte temporale valutabile con il sistema contributivo, inoltre in sede di conversione viene estesa a tutti la possibilità di riscatto agevolato rispetto al previsto tetto iniziale dei 45 anni.
Con il D.L. 4/2019 risulta evidente la convenienza di un importo fisso “bloccato” a 5.240 euro per ogni anno (inizialmente per chi aveva meno di 45 anni, poi in sede di conversione estendendo tale possibilità a tutti) per ogni anno di corso di laurea, con l’effetto di incrementare gli anni di contribuzione, ma anche l’assegno, anche se (poiché si versa meno) in misura minore rispetto al riscatto ordinario.
Gli anni di studio dovranno collocarsi a partire dal 1996 trovandosi così nel periodo di competenza del metodo di calcolo contributivo (non occorre che il richiedente non abbia contributi prima del 1996).
Il costo del riscatto per i periodi da valutare col sistema contributivo è dunque forfettario, non è “agganciato” ad una retribuzione o reddito, ma al minimale artigiani e commercianti a cui applicare l’aliquota di finanziamento della gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti pari al 33%, rapportando il tutto al periodo da riscattare.
Riscatto laurea agevolato 2019: onere deducibile
L’onere è deducibile fiscalmente per il calcolo delle imposte, anche se la norma non lo afferma esplicitamente e può anche essere rateizzato in 120 rate mensili.
Gli anni riscattati varranno sia per il diritto pensionistico (avvicinando la possibilità di pensione anticipata), ma anche per la misura dell’assegno, che aumenta di meno rispetto all’onere ordinariamente calcolato.
I destinatari sono gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione separata.
Si ricorda che i periodi del corso di laurea corrispondenti ai periodi retributivi sono riscattabili senza limiti di età e con altre regole relativamente alla determinazione del costo, basato sul criterio della riserva matematica (art. 2 comma 4 D.Lgs. 184/1997).
Tali periodi partono per la generalità degli assicurati dal 1° gennaio 1996, mentre solo per coloro che hanno almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 il metodo contributivo risulta applicabile a partire dal gennaio 2012, in sintesi i periodi retributivi sono:
· fino al 31 dicembre 1995 per chi aveva accreditato a questa data meno di 18 anni di contribuzione;
· fino al 31 dicembre 2011 per chi aveva accreditato a questa data almeno 18 anni di contribuzione.
Una persona che nel 2019 compie 62 anni e ha 40 anni di contribuzione di cui 20 anni ante 1996, avrà la pensione retributiva fino al 31 dicembre 2011 e contributiva dal 2012 in poi.
Nota bene:
• Se la domanda di riscatto è stata definita ma si sceglie di non procedere con il pagamento dell’onere richiesto dall’istituto previdenziale per il riscatto, oppure non si inizia a pagare entro la scadenza comunicata, è possibile presentare un’altra domanda con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere possono aver subito delle modifiche che, solitamente, comportano un onere maggiore.
• Se il riscatto del corso di studi è stato pagato integralmente, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;
• Se si è iniziato il pagamento rateale, è possibile interrompere lo stesso ed ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale.
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A cura di Barbara Balistreri, Photo Unsplash MD-Duran, Fonte Inps