Ipotesi di proroga al 2022 per lo strumento di pace contributiva, che consente il riscatto ai fini della pensione di periodi non coperti da versamenti.
Proroga in vista per la cosiddetta pace contributiva (articolo 20 del dl 4/2019), attualmente prevista fino al 31 dicembre 2021: si tratta di un’ipotesi che trova conferme di fonte governativa e che vede la misura riproposta nella Legge di Bilancio 2022. L’idea è quella di continuare a concedere questa possibilità di riscatto agevolato, introdotta in via sperimentale per tre anni, che consente di riscattare periodi non coperti da versamenti agli istituti previdenziali, pagando l’onere in 120 rate mensili (10 anni).
La misura è stata introdotta nel 2019 (con il decreto di riforma pensioni e Quota 100) assieme al riscatto di laurea agevolato, che permette invece di riscattare i periodi di studio per la laurea pagando l’onere minimo, ossia circa 5mila euro per per ogni anno recuperato ai fini previdenziali, per raggiungere prima la pensione (i periodi sono utili ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva).
Regole della pace contributiva
Il riscatto di contributi previdenziali ai fini pensionistici prevede che gli anni riscattabili con la pace contributiva (fino a 5 anni anche non continuativi) non debbano necessariamente essere continuativi purché compresi fra il primo gennaio 1996 e il 29 gennaio 2019. L’intero periodo deve essere inoltre compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto). Non è possibile riscattare un periodo per il quale siano già stati accreditati dei contributi in una qualsiasi gestione previdenziale obbligatoria. Sono riscattabili periodi “non soggetti a obbligo contributivo”. I periodi sono valorizzati con il sistema contributivo e l’onere è detraibile al 50% in cinque quote annuali di pari importo.
Requisiti di accesso:
Regole del riscatto di laurea agevolato
Il riscatto di laurea agevolato, lo ricordiamo, è stato sempre introdotto con l’articolo 20 del decreto 4/2019 (comma 6). L’onere di riscatto è pari a quello che versano i soggetti inoccupati, calcolato convenzionalmente sul minimale di artigiani e commercianti e applicando un’aliquota del 33%. Il costo di ogni anno di riscatto nel 2021 è pari a 5mila 200 euro.
Riscatto pensione, nuovo servizio INPS
Dalla sezione Riscatti è possibile compilare ed inoltrare la richiesta, consultare l’elenco delle domande e verificare lo stato di avanzamento di una pratica. Utilizzando la funzione Modalità di calcolo, è possibile impostare il metodo di calcolo per costo dell’onere, compresa l’opzione di riscatto agevolato con sistema contributivo (cfr. la circolare n. 6/2020).
Riscatto pensione contributiva: calcolo oneri ed esempi pratici
Come calcolare l'onere di riscatto di periodi ai fini della pensione con sistema contributivo (criterio a percentuale): guida INPS caso per caso.
Con la Circolare 54/2021, l’INPS spiega come rilevano i periodi contributivi da riscattare ai fini del requisito pensionistico e quanto costa il relativo onere di riscatto in tutti i casi sono applicabili le le norme per la liquidazione della pensione con sistema contributivo. Le istruzioni di calcolo fornite, corredate da esempi pratici, riguardano sia il riscatto della laurea e titoli assimilati (valgono solo i periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi) sia la totalizzazione dei contributi e l’opzione esercitata per la pensione con sistema di calcolo contributivo.
Calcolo oneri di riscatto
L’onere di riscatto è determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale (articolo 2, commi 5 e 5 quater, del D.lgs n. 184/1997) quando la liquidazione della pensione deve avvenire esclusivamente con sistema contributivo (per l’esercizio della relativa opzione o nei casi di totalizzazione e Opzione Donna). Tale regola si riferisce a tutte le tipologie di riscatto (lavoro all’estero, periodi fuori dal rapporto di lavoro, corso di studi universitario, ecc.) il cui onere sarebbe stato determinato con il criterio della riserva matematica, tenendo conto del sistema di calcolo pensione applicabile e del periodo da riscattare.
Riscatto della laureaIl calcolo agevolato (a percentuale) dell’onere di riscatto del corso universitario di studi si applica soltanto nei casi in cui si rientra per intero nel sistema contributivo. Se invece tale periodo di riscatto laurea ricade nel sistema retributivo o misto, l’onere è quantificato utilizzando le seguenti modalità:
Opzione di pensione contributiva
In materia di calcolo della pensione con sistema contributivo (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995) tale opzione può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione, se si possiedono i seguenti requisiti contributivi:
Esercizio opzione durante la vita lavorativa
La domanda di riscatto è definita secondo le regole ordinarie (criterio della riserva matematica per periodi che ricadono nel sistema retributivo). I periodi già acquisiti rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi ed il sistema di calcolo ordinario non può essere rideterminato a seguito dell’esercizio dell’opzione.
Nei casi di opzione esercitata al momento del pensionamento e contestualmente alla domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi ed il sistema di calcolo dell’onere sarà quello a percentuale – su richiesta “agevolato” se riguarda gli anni di studio per la laurea – anche per periodi antecedenti il 1° gennaio 1996.
Proroga in vista per la cosiddetta pace contributiva (articolo 20 del dl 4/2019), attualmente prevista fino al 31 dicembre 2021: si tratta di un’ipotesi che trova conferme di fonte governativa e che vede la misura riproposta nella Legge di Bilancio 2022. L’idea è quella di continuare a concedere questa possibilità di riscatto agevolato, introdotta in via sperimentale per tre anni, che consente di riscattare periodi non coperti da versamenti agli istituti previdenziali, pagando l’onere in 120 rate mensili (10 anni).
La misura è stata introdotta nel 2019 (con il decreto di riforma pensioni e Quota 100) assieme al riscatto di laurea agevolato, che permette invece di riscattare i periodi di studio per la laurea pagando l’onere minimo, ossia circa 5mila euro per per ogni anno recuperato ai fini previdenziali, per raggiungere prima la pensione (i periodi sono utili ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva).
Regole della pace contributiva
Il riscatto di contributi previdenziali ai fini pensionistici prevede che gli anni riscattabili con la pace contributiva (fino a 5 anni anche non continuativi) non debbano necessariamente essere continuativi purché compresi fra il primo gennaio 1996 e il 29 gennaio 2019. L’intero periodo deve essere inoltre compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto). Non è possibile riscattare un periodo per il quale siano già stati accreditati dei contributi in una qualsiasi gestione previdenziale obbligatoria. Sono riscattabili periodi “non soggetti a obbligo contributivo”. I periodi sono valorizzati con il sistema contributivo e l’onere è detraibile al 50% in cinque quote annuali di pari importo.
Requisiti di accesso:
- non avere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- non essere titolare di pensione.
Regole del riscatto di laurea agevolato
Il riscatto di laurea agevolato, lo ricordiamo, è stato sempre introdotto con l’articolo 20 del decreto 4/2019 (comma 6). L’onere di riscatto è pari a quello che versano i soggetti inoccupati, calcolato convenzionalmente sul minimale di artigiani e commercianti e applicando un’aliquota del 33%. Il costo di ogni anno di riscatto nel 2021 è pari a 5mila 200 euro.
Riscatto pensione, nuovo servizio INPS
Dalla sezione Riscatti è possibile compilare ed inoltrare la richiesta, consultare l’elenco delle domande e verificare lo stato di avanzamento di una pratica. Utilizzando la funzione Modalità di calcolo, è possibile impostare il metodo di calcolo per costo dell’onere, compresa l’opzione di riscatto agevolato con sistema contributivo (cfr. la circolare n. 6/2020).
Riscatto pensione contributiva: calcolo oneri ed esempi pratici
Come calcolare l'onere di riscatto di periodi ai fini della pensione con sistema contributivo (criterio a percentuale): guida INPS caso per caso.
Con la Circolare 54/2021, l’INPS spiega come rilevano i periodi contributivi da riscattare ai fini del requisito pensionistico e quanto costa il relativo onere di riscatto in tutti i casi sono applicabili le le norme per la liquidazione della pensione con sistema contributivo. Le istruzioni di calcolo fornite, corredate da esempi pratici, riguardano sia il riscatto della laurea e titoli assimilati (valgono solo i periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi) sia la totalizzazione dei contributi e l’opzione esercitata per la pensione con sistema di calcolo contributivo.
Calcolo oneri di riscatto
L’onere di riscatto è determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale (articolo 2, commi 5 e 5 quater, del D.lgs n. 184/1997) quando la liquidazione della pensione deve avvenire esclusivamente con sistema contributivo (per l’esercizio della relativa opzione o nei casi di totalizzazione e Opzione Donna). Tale regola si riferisce a tutte le tipologie di riscatto (lavoro all’estero, periodi fuori dal rapporto di lavoro, corso di studi universitario, ecc.) il cui onere sarebbe stato determinato con il criterio della riserva matematica, tenendo conto del sistema di calcolo pensione applicabile e del periodo da riscattare.
Riscatto della laureaIl calcolo agevolato (a percentuale) dell’onere di riscatto del corso universitario di studi si applica soltanto nei casi in cui si rientra per intero nel sistema contributivo. Se invece tale periodo di riscatto laurea ricade nel sistema retributivo o misto, l’onere è quantificato utilizzando le seguenti modalità:
- periodi che ricadono nel sistema retributivo: metodo della riserva matematica;
- periodi che ricadono nel sistema contributivo: metodo di calcolo a percentuale, applicando un criterio a scelta tra i seguenti: 1) retribuzione degli ultimi 12 mesi e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera; 2) minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’AGO.
Opzione di pensione contributiva
In materia di calcolo della pensione con sistema contributivo (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995) tale opzione può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione, se si possiedono i seguenti requisiti contributivi:
- meno di 936 settimane (pari a 18 anni) al 31/12/1995;
- almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
- almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.
Esercizio opzione durante la vita lavorativa
- prima della della domanda di riscatto: i periodi da riscattare non rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi perfezionati e accertati alla data di presentazione della domanda di opzione accolta;
- contestualmente alla domanda di riscatto: i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica dei requisiti e pertanto, se per effetto dei periodi da riscattare l’assicurato matura ad esempio una anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione al contributivo non può essere validamente esercitata e l’onere del riscatto sarà determinato con le modalità ordinarie.
La domanda di riscatto è definita secondo le regole ordinarie (criterio della riserva matematica per periodi che ricadono nel sistema retributivo). I periodi già acquisiti rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi ed il sistema di calcolo ordinario non può essere rideterminato a seguito dell’esercizio dell’opzione.
Nei casi di opzione esercitata al momento del pensionamento e contestualmente alla domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi ed il sistema di calcolo dell’onere sarà quello a percentuale – su richiesta “agevolato” se riguarda gli anni di studio per la laurea – anche per periodi antecedenti il 1° gennaio 1996.
fonte sole24ore,pmi.it
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