L’istituto del riscatto della laurea consente, ai fini della pensione, di riscattare la durata legale del corso di studi universitario conseguito. Ma come si presenta la domanda? E come si effettua il pagamento?
L’art. 2 D.Lgs. n. 184/1997 consente di riscattare presso le gestioni amministrate dall’INPS il periodo di durata legale del corso di studi universitario, o una sua parte.
Questo istituto, nel dettaglio, consiste in un’operazione a titolo oneroso che rende utili ai fini del diritto e della misura della pensione i corsi di studio a seguito dei quali sono stati ottenuti i seguenti titoli:
- diploma universitario;
- diploma di laurea, laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale;
- diploma di specializzazione post-laurea, di durata superiore ai due anni;
- dottorato di ricerca.
Non sono riscattabili gli anni fuori corso, mentre è possibile riscattare più di un titolo di studio.
Calcolo del costo del riscatto
L’onere di riscatto è normalmente calcolato con sistema della riserva matematica ( L. n. 1338/1962), se il periodo da valorizzare rientra nel sistema di calcolo retributivo (sino al 31 dicembre 1995, o sino al 31 dicembre 2011 per coloro che possiedono almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995). Può essere invece calcolato con sistema percentuale o forfettario- agevolato, laddove il periodo da riscattare si collochi nel sistema contributivo
Presentazione della domanda
Per presentare la domanda di riscatto della laurea, con onere agevolato o meno, è innanzitutto necessario accedere al portale web dell’INPS, nuovo portale “Riscatti e ricongiunzioni” (circ. INPS 46/2021), tramite identità digitale SPID, carta d’identità elettronica CIE o carta nazionale dei servizi CNS abilitata. In alternativa, la domanda può essere presentata tramite patronato.
È fondamentale tener presente che l’opzione al sistema contributivo di cui all’art. 1 co. 23 L. 335/1995 diventa definitiva al pagamento della prima o dell’unica rata di riscatto e che preclude sia la possibilità di aderire all’opzione donna, che la facoltà di computo presso la gestione Separata. Pertanto, laddove ci si voglia avvalere dell’opzione donna o del computo, la domanda di riscatto dovrà essere contestuale all’esercizio di tali facoltà, esercizio che può avvenire soltanto al momento del pensionamento.
Pagamento dell’onere di riscatto
Per quanto concerne il pagamento dell’onere di riscatto, l’importo viene notificato tramite PEC o raccomandata dall’INPS con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto, che indica anche le modalità e i termini previsti per il versamento.
Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento oppure in forma rateale, sino a un massimo di 120 rate mensili. Quest'ultimo tipo di pagamento è concesso se il richiedente non è pensionato e se i contributi riscattati non sono da utilizzare immediatamente per il diritto a un trattamento pensionistico.
L’interruzione del pagamento rateale dell’onere di riscatto comporta l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo del capitale versato.
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