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Reddito e Pensione di Cittadinanza: integrazione domande fatte a marzo 2019  - Rivolgiti al nostro Patronato 

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Reddito di Cittadinanza - Pensione di Cittadinanza
 
Il Reddito di Cittadinanza è la “misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale” introdotta dal Decreto n. 4 del 28 gennaio 2019. Viene definita “misura unica” per il fatto che la sua approvazione sostituisce il vecchio REI (Reddito di Inclusione), che a sua volta aveva sostituito il SIA (Sostegno all'Inclusione Attiva).
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A chi mi devo rivolgere per fare la Domanda per ottenere il Reddito o Pensione di Cittadinanza?
Per fare domanda è possibile muoversi in tre modi:
  • presentarla telematicamente tramite il sito ufficiale governativo;
  • rivolgersi a una sede del Patronato ACAI ENAS
  • rivolgersi agli uffici postali, ma solo dopo il quinto giorno di ciascun mese.

La procedura per farselo riconoscere comprende in tutto tre fasi:
  • la fase preliminare, in cui la domanda viene compilata e inviata all'Inps;
  • la fase intermedia, in cui la domanda viene esaminata dall’Inps ed eventualmente accolta;
  • la fase avanzata, in cui il richiedente, dopo aver avuto conferma dell’accoglimento della domanda, dovrà firmare la cosiddetta Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), fondamentale per farsi attivare il pagamento del RdC.

 
Requisiti: a chi spetta?
ISEE E REQUISITI ECONOMICI
L’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, in pratica la “carta di identità” economica del nucleo familiare, è il primo passo fondamentale che va fatto per richiedere il Reddito di Cittadinanza, visto che la legge prevede che il nucleo familiare di cui fa parte il richiedente rientri in determinati parametri economici, oltrepassati i quali il diritto decade automaticamente.

Per l'esattezza, il nucleo familiare dev'essere in possesso di:
  • un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità);
  • un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
 
È inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
 
 
REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO
Oltre ai suddetti requisiti economici servono anche i requisiti per così dire “logistici”, ovvero cittadinanza, residenza e soggiorno. In base a questi ultimi il richiedente deve essere:
  • cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione Europea, oppure suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Presentare la domanda di Reddito di Cittadinanza: come funziona con PATRONATO ACAI-ENAS?
Essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità, quindi sarà possibile, rivolgendosi agli operatori del nostro Patronato, procedere con l’inoltro della domanda vera e propria;

I nostri operatori, sulla base dei dati del richiedente e del suo nucleo familiare, la compileranno e successivamente la trasmetteranno per via telematica all’Inps.

Ciò che segue sarà di competenza dell’Inps e dei centri per l’impiego, dove il cittadino dovrà firmare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro.

Precisiamo quindi che:
  • l’assistenza del patronato  si limita alla trasmissione della domanda di RdC;
  • sarà l’Inps a ricevere e ad esaminare le domande, valutando se sono meritevoli o meno;
  • sarà sempre l’Inps a contattare il cittadino richiedente comunicandogli l’esito di accoglimento o diniego della domanda.
 
 
 
Integrazione domande marzo 2019
 
Con il messaggio 2 ottobre 2019, n. 3568, l’INPS comunica che dal 4 ottobre i beneficiari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza che hanno presentato la domanda a marzo 2019 possono integrarla collegandosi al link https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione  (per assistenza rivolgiti agli operatori del  PATRONATO ACAI-ENAS).

A partire dal 4 ottobre gli interessati sono avvisati tramite i recapiti sms o email da loro indicati.
Le prime domande di RdC e PdC, infatti, sono state presentate a partire dal 6 marzo, utilizzando un modello successivamente cambiato, il 2 aprile, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione (legge 28 marzo 2019, n. 26) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

La legge di conversione ha previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta. Le domande presentate a marzo e accolte sono state così poste in pagamento fino a settembre 2019. Da ottobre occorre però allineare il contenuto delle dichiarazioni.

Per evitare che i beneficiari di RdC e PdC con domanda presentata a marzo, e quindi con decorrenza aprile, debbano nuovamente presentare domanda e per garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico, i nuclei familiari interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità.
​Rivolgiti ai nostri operatori ti sapranno dare assistenza, cerca la sede più vicina a te del PATRONATO ACAI-ENAS.
 
  


 

A cura di Barbara Balistreri, Foto INPS, Fonte Inps , ottobre 2019

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