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RED EST 2021: campagna aperta dall’11 maggio 2021



Con il messaggio n. 1900 del 2021, l’INPS ufficializza l’apertura della Campagna REDEST 2021 relativa al periodo d’imposta 2020.

L’Inps ha aperto l’11 maggio  la Campagna REDEST 2021, relativa all'accertamento dei redditi prodotti all'estero nel 2020.
A giugno verranno inviati i modelli cartacei REDEST ai pensionati residenti all’estero interessati alla Campagna REDEST 2021.

Gli Enti di Patronato e i Consolati, al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, dovranno:
  • accertare l’identità personale del dichiarante;
  • ricevere i modelli REDEST 2021 opportunamente compilati e firmati;
  • verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati nei modelli;
  • provvedere all’acquisizione dei dati attraverso il collegamento via internet con il sito web dell’INPS, secondo le indicazioni fornite nell’apposito manuale tecnico richiamabile attraverso la procedura di acquisizione.


La procedura “REDEST 2020”, relativa all’anno reddito 2019, è tuttora accessibile, mentre la procedura “REDEST 2019”, relativa all’anno reddito 2018, è stata definitivamente chiusa il 31 marzo 2021. Eventuali dichiarazioni relative all’anno reddito 2018 giacenti, o che perverranno successivamente, dovranno essere acquisite mediante ricostituzione.


L’ACCERTAMENTO REDDITUALE - normativa di riferimento
Le modalità di accertamento reddituale per i percettori di prestazioni collegate al reddito residenti all’estero sono disciplinate dall’articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
L’ARTICOLO 49 (Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia)
1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.
2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, 12 maggio 2003 di attuazione del citato articolo 49, agli articoli 1 e 2, precisa in quali casi l'accertamento reddituale debba effettuarsi con l'acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri e in quali altri possa essere sufficiente l'autocertificazione. 
Come ogni anno, la procedura è accessibile in ambiente internet per i Patronati e i Consolati attraverso le pagine loro dedicate sul portale istituzionale, e in ambiente intranet, per le Strutture dell'Istituto, nell’area Processi “Assicurato pensionato” - “Campagna RedEst”.


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