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►INFORTUNI IN ITINERE ►DANNO BIOLOGICO ►CAUSA DI SERVIZIO ►DANNO DIFFERENZIALE ►PRESTAZIONI E INDENNIZZI INAIL ►REVISIONE DEGLI INDENNIZZI IN CAPITALE E DELLE RENDITE ►RENDITA AI SUPERSTITI ►FONDO VITTIME DEL LAVORO PER GRAVI INFORTUNI ►FONDO VITTIME AMIANTO
►UNA TANTUM PER MALATI DI MESOTELIOMA “NON PROFESSIONALE”
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►UNA TANTUM PER MALATI DI MESOTELIOMA “NON PROFESSIONALE”
PRESTAZIONI E INDENNIZZI INAIL
In caso di infortunio e malattia professionale, il datore di lavoro deve pagare:
Attenzione: I contratti collettivi, nella maggior parte dei casi, prevedono l’integrazione al 100% della retribuzione.
Quali sono le prestazioni Inail
Pertanto, la Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale è unica per uomini e donne:
Prestazioni Inail
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
che cos’è
Se l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale da cui è affetto il lavoratore gli impediscono di riprendere l’attività lavorativa, l’Inail può riconoscere al lavoratore un’inabilità temporanea assoluta per cui è prevista un’indennità economica.
Infatti, nel caso in cui il danno a seguito di infortunio o malattia professionale comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni, l’Inail è tenuto a pagare al lavoratore un’indennità giornaliera per mancata retribuzione, che viene erogata per tutto il periodo dell’inabilità temporanea assoluta dal lavoro, compresi i giorni festivi e fino alla guarigione clinica.
La durata
L’indennizzo è pari al 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno, e al 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica del lavoratore.
La retribuzione media giornaliera va calcolata – in via generale – in base a quella effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti l’infortunio o la denuncia della malattia professionale. Inoltre, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della stessa per i successivi 3 giorni, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi.
L’indennità cessa a partire dal giorno in cui, secondo il giudizio del medico, il lavoratore è in grado di riprendere il proprio lavoro.
Rendita Inail
che cos’è
A chi ha subìto infortuni sul lavoro o contratto malattia professionale (per eventi successivi al 25 luglio 2000) riportando un danno valutato tra il 16% e il 100%, l’Inail riconosce una rendita vitalizia.
La rendita spetta dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta. Se il danno non ha comportato l’assenza dal lavoro o l’assenza non ha superato i 3 giorni, il pagamento della rendita parte dal giorno successivo a quello dell’infortunio o a quello di manifestazione della malattia professionale (cioè dalla data del certificato che attesta che la malattia è causata dal lavoro).
Per gli eventi denunciati prima del 25 luglio 2000, l’Inail ha erogato la rendita vitalizia per le menomazioni che presentavano un grado di inabilità permanente compreso tra l’11 e il 100%.
Danno biologico
il calcolo dell’indennizzo
Se dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale deriva una percentuale di menomazione compresa tra il 6% e il 15%, l’indennizzo del danno biologico – cioè la lesione dell’integrità psicofisica valutabile da parte del medico legale – avviene attraverso il pagamento di una somma liquidata in un’unica soluzione. Il calcolo del danno biologico viene determinato in base alla tabella di indennizzo che tiene conto del sesso, dell’età e del grado di menomazione subita.
Rendita Inail ai superstiti e assegno funerario
Se il lavoratore vittima di infortunio sul lavoro o malattia professionale muore per le conseguenze dell’incidente o della patologia da lavoro, ai superstiti viene riconosciuta una rendita, calcolata sulla base della retribuzione annua percepita in vita dal lavoratore.
Hanno diritto alla rendita ai superstiti:
L’assegno funerario Inail spetta al coniuge o, in mancanza, ai figli o, in mancanza, agli ascendenti o, in mancanza, ai collaterali, se hanno i requisiti per fruire delle rendite ai superstiti. In mancanza dei predetti aventi diritto, l’assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese in occasione della morte.
assegno continuativo mensile Inail
Nel caso in cui il lavoratore titolare di rendita per infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale muoia per cause che non dipendono dall’incidente o dalla patologia da lavoro, ai superstiti spetta lo speciale assegno continuativo mensile Inail. I requisiti per ricevere la prestazione sono:
Le misure percentuali vengono applicate all’importo della rendita diretta percepita in vita dal titolare e sono:
Assegno di incollocabilità Inail
Il lavoratore che ha subìto un infortunio sul lavoro o contratto una malattia professionale e che non può essere collocato in alcun settore lavorativo a causa delle menomazioni riportate ha diritto all’assegno di incollocabilità Inail.
Si tratta di una prestazione economica che spetta ai lavoratori che non hanno ancora compiuto 65 anni e che sono:
La rendita Inail di passaggio viene erogata per 1 anno, indipendentemente dalle prestazioni e dalle indennità che possono spettare al lavoratore per la riduzione delle sue capacità lavorative.
La rendita Inail di passaggio può essere riconosciuta una seconda volta, sempre per la durata di 1 anno, entro 10 anni dalla cessazione della prima, a condizione che la nuova lavorazione risulti comunque dannosa.
Rendita Inail di passaggio per silicosi e asbestosi
L’importo
La rendita Inail di passaggio per silicosi e asbestosi varia in base alla situazione occupazionale del lavoratore:
Assegno Inail per assistenza personale e continuativa
Se il lavoratore ha riportato gravi conseguenze in seguito all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale, può richiedere all’Inail l’assegno per assistenza personale e continuativa, che viene concesso a chi presenta una delle seguenti menomazioni (a seguito di eventi denunciati dopo il 1° gennaio 2007):
Protesi e ausili Inail
Se il lavoratore, a causa di traumi da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, subisce la perdita di funzioni o di parti del corpo, l’Inail fornisce protesi e ausili tecnici e coinvolge il lavoratore in un programma di riabilitazione, finalizzato al reinserimento lavorativo e nella vita familiare e relazionale.
Cure termali e soggiorni climatici Inail
Il lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale può sottoporsi a trattamenti termali o cure riabilitative, se il medico curante lo ritiene opportuno.
Ne hanno diritto:
In caso di infortunio e malattia professionale, il datore di lavoro deve pagare:
- per intero la giornata in cui è avvenuto l’incidente o si è manifestata la patologia, se ha causato l’astensione dal lavoro;
- il 60 per cento della retribuzione, più l’eventuale migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro (integrazione al 100% della retribuzione giornaliera) per i successivi tre giorni.
- dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica (senza limiti di tempo);
- fino al 90° giorno, una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento;
- dal 91° giorno, la stessa indennità aumentata al 75 per cento.
Attenzione: I contratti collettivi, nella maggior parte dei casi, prevedono l’integrazione al 100% della retribuzione.
Quali sono le prestazioni Inail
- Al grado di inabilità accertato, compreso fra il 6 e il 15%, corrisponde un indennizzo in capitale (in una unica soluzione) ), calcolato sulla base della specifica tabella (danno biologico) con parametri riferiti all’età e alla percentuale di danno riconosciuto.
Pertanto, la Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale è unica per uomini e donne:
- Al grado di inabilità accertato, compreso fra il 16 e il 100%, corrisponde un indennizzo in rendita costituito da due quote: la prima, indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale ed è calcolata sulla percentuale di menomazione accertata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita”; la seconda risarcisce il danno patrimoniale per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’assicurato di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado di invalidità accertato e a una percentuale della retribuzione percepita, calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti”.
Prestazioni Inail
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
che cos’è
Se l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale da cui è affetto il lavoratore gli impediscono di riprendere l’attività lavorativa, l’Inail può riconoscere al lavoratore un’inabilità temporanea assoluta per cui è prevista un’indennità economica.
Infatti, nel caso in cui il danno a seguito di infortunio o malattia professionale comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni, l’Inail è tenuto a pagare al lavoratore un’indennità giornaliera per mancata retribuzione, che viene erogata per tutto il periodo dell’inabilità temporanea assoluta dal lavoro, compresi i giorni festivi e fino alla guarigione clinica.
La durata
L’indennizzo è pari al 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno, e al 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica del lavoratore.
La retribuzione media giornaliera va calcolata – in via generale – in base a quella effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti l’infortunio o la denuncia della malattia professionale. Inoltre, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della stessa per i successivi 3 giorni, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi.
L’indennità cessa a partire dal giorno in cui, secondo il giudizio del medico, il lavoratore è in grado di riprendere il proprio lavoro.
Rendita Inail
che cos’è
A chi ha subìto infortuni sul lavoro o contratto malattia professionale (per eventi successivi al 25 luglio 2000) riportando un danno valutato tra il 16% e il 100%, l’Inail riconosce una rendita vitalizia.
La rendita spetta dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta. Se il danno non ha comportato l’assenza dal lavoro o l’assenza non ha superato i 3 giorni, il pagamento della rendita parte dal giorno successivo a quello dell’infortunio o a quello di manifestazione della malattia professionale (cioè dalla data del certificato che attesta che la malattia è causata dal lavoro).
Per gli eventi denunciati prima del 25 luglio 2000, l’Inail ha erogato la rendita vitalizia per le menomazioni che presentavano un grado di inabilità permanente compreso tra l’11 e il 100%.
Danno biologico
il calcolo dell’indennizzo
Se dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale deriva una percentuale di menomazione compresa tra il 6% e il 15%, l’indennizzo del danno biologico – cioè la lesione dell’integrità psicofisica valutabile da parte del medico legale – avviene attraverso il pagamento di una somma liquidata in un’unica soluzione. Il calcolo del danno biologico viene determinato in base alla tabella di indennizzo che tiene conto del sesso, dell’età e del grado di menomazione subita.
Rendita Inail ai superstiti e assegno funerario
Se il lavoratore vittima di infortunio sul lavoro o malattia professionale muore per le conseguenze dell’incidente o della patologia da lavoro, ai superstiti viene riconosciuta una rendita, calcolata sulla base della retribuzione annua percepita in vita dal lavoratore.
Hanno diritto alla rendita ai superstiti:
- coniuge, nella misura del 50%;
- ciascun figlio (legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, adottivo), nella misura del 20%;
- ciascun figlio orfano di entrambi i genitori, nella misura del 40%;
- genitori naturali o adottivi a carico (in mancanza di coniuge e figli) , nella misura del 20%;
- fratelli e sorelle conviventi a carico, nella misura del 20%.
- fino al 18° anno di età, la quota spetta a tutti i figli;
- fino al 21° anno di età i figli devono frequentare la scuola media superiore, vivere a carico e non avere un lavoro retribuito;
- fino al 26° anno di età, i figli devono frequentare un corso di laurea (non fuoricorso), vivere a carico e non avere un lavoro retribuito;
- maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità;
- totalmente inabili: fino alla morte.
L’assegno funerario Inail spetta al coniuge o, in mancanza, ai figli o, in mancanza, agli ascendenti o, in mancanza, ai collaterali, se hanno i requisiti per fruire delle rendite ai superstiti. In mancanza dei predetti aventi diritto, l’assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese in occasione della morte.
assegno continuativo mensile Inail
Nel caso in cui il lavoratore titolare di rendita per infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale muoia per cause che non dipendono dall’incidente o dalla patologia da lavoro, ai superstiti spetta lo speciale assegno continuativo mensile Inail. I requisiti per ricevere la prestazione sono:
- grado di inabilità permanente non inferiore al 65%, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
- grado di inabilità non inferiore al 48% per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a partire dal 1° gennaio 2007.
Le misure percentuali vengono applicate all’importo della rendita diretta percepita in vita dal titolare e sono:
- coniuge fino alla morte o al nuovo matrimonio, nella misura del 50%;
- ciascun figlio fino al 18° anno di età, nella misura del 20%;
- ciascun figlio fino al 21° anno di età, che frequenta la scuola media superiore, vive a carico e non ha un lavoro retribuito, nella misura del 20% ;
- ciascun figlio, non oltre il 26° anno di età, che frequenta un corso di laurea (non fuoricorso), vive a carico e non ha un lavoro retribuito, nella misura del 20%;
- ciascun figlio orfano di entrambi i genitori, nella misura del 40%;
- ciascun figlio inabile, finché dura l’inabilità, nella misura del 50%.
Assegno di incollocabilità Inail
Il lavoratore che ha subìto un infortunio sul lavoro o contratto una malattia professionale e che non può essere collocato in alcun settore lavorativo a causa delle menomazioni riportate ha diritto all’assegno di incollocabilità Inail.
Si tratta di una prestazione economica che spetta ai lavoratori che non hanno ancora compiuto 65 anni e che sono:
- per gli eventi denunciati fino al 31 dicembre 2006 – titolari di rendita Inail, con grado di inabilità non inferiore al 34% e di età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge;
- per gli eventi denunciati dal 1° gennaio 2007 – titolari di rendita con grado di danno biologico superiore al 20%, e di età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge.
La rendita Inail di passaggio viene erogata per 1 anno, indipendentemente dalle prestazioni e dalle indennità che possono spettare al lavoratore per la riduzione delle sue capacità lavorative.
La rendita Inail di passaggio può essere riconosciuta una seconda volta, sempre per la durata di 1 anno, entro 10 anni dalla cessazione della prima, a condizione che la nuova lavorazione risulti comunque dannosa.
Rendita Inail di passaggio per silicosi e asbestosi
L’importo
La rendita Inail di passaggio per silicosi e asbestosi varia in base alla situazione occupazionale del lavoratore:
- in caso di disoccupazione, dopo l’abbandono della lavorazione nociva, l’importo della rendita Inail di passaggio è pari ai 2/3 della retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono dell’attività lavorativa che ha causato la patologia;
- in caso di occupazione in lavorazione diversa, l’importo della rendita Inail di passaggio è pari ai 2/3 della differenza tra la retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono della lavorazione e quella percepita per la nuova lavorazione.
Assegno Inail per assistenza personale e continuativa
Se il lavoratore ha riportato gravi conseguenze in seguito all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale, può richiedere all’Inail l’assegno per assistenza personale e continuativa, che viene concesso a chi presenta una delle seguenti menomazioni (a seguito di eventi denunciati dopo il 1° gennaio 2007):
- riduzione dell’acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm), o più grave;
- perdita di 9 dita delle mani, compresi i 2 pollici;
- lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei 2 arti inferiori;
- amputazione bilaterale degli arti inferiori (di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro all’altezza del collo del piede o al di sopra, oppure all’altezza del collo del piede o al di sopra, quando è impossibile l’applicazione di protesi);
- perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se è possibile l’applicazione di protesi;
- perdita di un arto superiore e di un arto inferiore (sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia, oppure sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell’avambraccio e della coscia);
- alterazione delle facoltà mentali che apportano gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
- malattie o infermità che rendono necessaria la continua, o quasi continua, degenza a letto.
Protesi e ausili Inail
Se il lavoratore, a causa di traumi da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, subisce la perdita di funzioni o di parti del corpo, l’Inail fornisce protesi e ausili tecnici e coinvolge il lavoratore in un programma di riabilitazione, finalizzato al reinserimento lavorativo e nella vita familiare e relazionale.
Cure termali e soggiorni climatici Inail
Il lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale può sottoporsi a trattamenti termali o cure riabilitative, se il medico curante lo ritiene opportuno.
Ne hanno diritto:
- i lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale, durante il periodo di inabilità temporanea assoluta;
- i titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale per i quali non è scaduto l’ultimo termine per la revisione;
- i titolari di indennizzo per silicosi e asbestosi, senza limiti di tempo.
- rimborsare le spese sostenute all’invalido e all’eventuale accompagnatore per:
- il viaggio di andata e ritorno per l’effettuazione delle cure;
- il soggiorno in albergo convenzionato;
- pagare l’indennità per inabilità temporanea assoluta o l’integrazione della rendita diretta, solo nei casi in cui il trattamento termale non può essere rinviato.
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