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PERMESSI E CONGEDI in presenza di riconoscimento di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92)
Permessi e congedi sono concessi esclusivamente in presenza di riconoscimento di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92). La legge 104/92 e il D.lgs. 151/01 e loro successive modifiche dispongono agevolazioni lavorative per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (per la durata del contratto).
Le possibilità di assentarsi dal lavoro riguardano:
- i genitori (anche affidatari o adottivi) con figli/e portatori di handicap in situazione di gravità;
- i parenti o affini entro il 2° grado di persone con grave handicap, ed infine, i lavoratori essi stessi disabili.
- i genitori o il coniuge del disabile hanno compiuto i 65 anni;
- oppure sono affetti da patologie invalidanti;
- oppure sono deceduti;
- oppure sono mancanti.
I permessi e congedi sono concessi purché la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari o, in caso di ricovero, solo in situazioni particolari.
Adempimenti
La domanda per ottenere i permessi o il congedo va inoltrata, unitamente alla copia del verbale di certificazione di gravità dell’handicap, a:
- per i lavoratori privati, all’Istituto previdenziale, allegando la documentazione comprovante la grave disabilità; in copia, al datore di lavoro, indicando nella domanda, la modalità di fruizione dei permessi o congedi.
- Per i lavoratori pubblici, l’istanza va presentata all'amministrazione con la comunicazione della modalità di fruizione dei permessi e congedi.
I richiedenti devono essere comunicare entro 30 giorni tutte le variazioni che possono influire sulla corretta fruizione delle agevolazioni.
L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della domanda all’Istituto previdenziale e al datore di lavoro o all’amministrazione.
La retribuzione viene erogata dal datore di lavoro (pubblico o privato). Nel privato, il datore di lavoro recupera l’importo con il conguaglio sui contributi dovuti all’Istituto previdenziale (Inps).
►Permessi e congedi per genitori
►Permessi e congedi per lavoratori che assistono familiari disabili
►Permessi e congedi per lavoratori disabili
►Permessi e congedi per lavoratori part time
►Congedo biennale retribuito
►Congedi per eventi e cause particolari
►Congedo biennale non retribuito (art.4 , comma 2, L. 53/2000)
►Congedo per cure
PERMESSI E CONGEDI PER GENITORI L. 104
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a:
- Prolungamento del congedo parentale (art. 33 comma 1 D.lgs. 151/2001), fruibile in maniera continuativa o frazionata, fino al dodicesimo anno di vita del bambino/a, retribuito al 30%, per un periodo massimo non superiore a 36 mesi, comprensivo dei periodi di astensione facoltativa (art 32 D.lgs. 151/2001). Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Il prolungamento del congedo parentale viene retribuito in misura pari al 30% della retribuzione, prendendo a riferimento soltanto la paga base ed escludendo pertanto la quota ferie, la quota tredicesima, le eventuali altre indennità previste dai diversi contratti nazionali di lavoro. La contribuzione figurativa accreditata è piena.
- Riposi orari (art. 33 comma 2 L104/92 e art. 42 comma 1 D.lgs. 151/2001), in alternativa al prolungamento del congedo parentale, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino/a. Si può fruire, quindi, di una o due ore di permesso giornaliero retribuito, a seconda dell’orario di lavoro (2 ore al giorno con orario di lavoro uguale o superiore a 6 ore, 1 ora se inferiore alle 6 ore). Le ore di permesso giornaliero sono retribuite interamente sia nel settore privato sia nel settore pubblico. La contribuzione versata nel pubblico è piena ed effettiva, mentre nel privato viene accreditata una contribuzione figurativa convenzionale pari al 200% del valore dell’assegno sociale dell’anno in corso. In questo caso, il lavoratore o la lavoratrice possono integrare il valore figurativo che risultasse ridotto mediante riscatto o tramite la contribuzione volontaria.
- Permessi giornalieri (art. 33 comma 3 L104/92 e art. 42 comma 2 D.lgs. 151/2001). In alternativa al prolungamento del congedo parentale e ai riposi orari, i genitori hanno diritto a fruire (alternativamente) dei tre giorni di permessi, di cui all'art. 33 c. 3 L104/92. I tre giorni di permesso mensile sono retribuiti interamente sia nel pubblico sia nel privato. L’accredito contributivo è effettivo per il settore pubblico e figurativo per il settore privato. I tre giorni di permesso possono essere frazionati in ore se previsto dal contratto.
Rimane inoltre ferma l'alternatività del diritto e quindi l'impossibilità della fruizione dei benefici contemporaneamente da parte dei due genitori lavoratori dipendenti. E’ invece possibile che un genitore fruisca dei congedi previsti per la maternità e la paternità e l’altro genitore fruisca, nello stesso periodo, dei permessi o congedi per handicap.
Nel 1° anno di vita del figlio/a, solo nei casi in cui le cure non possono essere garantite durante le due ore di permesso per allattamento, previste per la generalità dei neonati, a causa delle difficoltà manifestate dal bambino/a con handicap, è possibile fruire del cumulo del permesso per allattamento con le due ore di permesso per handicap.
Naturalmente, nei casi in cui il bambino/a di età inferiore a 3 anni risulti ricoverato in struttura ospedaliera per intervento chirurgico o a scopo riabilitativo e qualora i medici richiedano l’assistenza di un genitore o di un familiare, il ricovero è compatibile con il diritto del genitore ai permessi.
PERMESSI E CONGEDI PER LAVORATORI CHE ASSISTONO FAMILIARI DISABILI
Il lavoratore o la lavoratrice, che assistono persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, hanno diritto ad un permesso di 3 giorni al mese (art. 33 c. 3 L. 104/92). I permessi non sono riconosciuti, invece, ai lavoratori domestici e a quelli a domicilio.
I tre giorni di permesso possono essere frazionati in ore se previsto dal contratto; sono retribuiti e utili per il trattamento pensionistico. Non è richiesta la convivenza con il familiare disabile.
I permessi possono essere concessi se la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o similari sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
In caso di ricovero i permessi possono comunque essere concessi per:
- visite e terapie, appositamente certificate, da effettuare al di fuori della struttura ospitante
- stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine
- necessità di assistenza non sanitaria da parte di un genitore o di un familiare, richiesta espressamente dai sanitari della struttura ospitante.
- la presenza di altri familiari non lavoratori nel nucleo del disabile non è ostativa al diritto della lavoratrice o del lavoratore richiedente ai permessi mensili retribuiti;
- la persona disabile, o il suo tutore legale o il suo amministratore di sostegno, ha la possibilità di scegliere chi, all’interno della propria famiglia, debba prestargli assistenza fruendo dei permessi;
- la presenza di assistenti familiari (badanti) non è ostativa al diritto ai permessi retribuiti;
- il diritto ai permessi è riconosciuto anche a chi risiede in luoghi distanti da quello in cui vive la persona disabile (oltre 150 km); in questo caso, il lavoratore deve però attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.
Le norme introducono anche il principio del ”referente unico”: non è possibile riconoscere i permessi a più di un lavoratore per assistere la stessa persona disabile; nel caso in cui si desideri richiedere permessi per un nuovo soggetto sarà necessario presentare una nuova domanda che sostituisce la precedente. Lo stesso lavoratore/trice può invece richiedere più permessi per prestare assistenza a più familiari disabili.
Con l’emanazione della legge 76/2016, che disciplina le Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze, anche le persone unite civilmente possono fruire delle agevolazioni legate alla legge 104/92.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 comma 3 della legge 104/92 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado; pertanto, il diritto ad usufruire dei permessi può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’ affine entro il secondo grado.
PERMESSI E CONGEDI PER LAVORATORI DISABILI
i lavoratori dipendenti pubblici o privati, anche a tempo determinato (per tutta la durata del contratto) è data possibilità di richiedere:
- permessi orari (art. 33 c. 2 L. 104/92) di 2 ore al giorno con orario di lavoro uguale o superiore a 6 ore, 1 ora se inferiore alle 6 ore;
- permessi mensili, in alternativa ai permessi orari, (art. 33 c. 3 L. 104/92) di tre giorni, anche frazionabili se previsto contrattualmente.
PERMESSI E CONGEDI PER LAVORATORI PART TIME
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia a orario ridotto, i permessi possono essere riproporzionati. E’ necessario premettere che il part time può essere di tre tipi:
- orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni, ma per meno ore rispetto al normale orario giornaliero;
- verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno, ma solo alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno. Se il lavoro viene svolto per mesi interi nell’anno valgono le regole del tempo pieno;
- misto che contempla una combinazione delle due forme precedenti.
I permessi orari, cioè i tre giorni richiesti a ore, vengono calcolati in base ai giorni lavorativi e all’orario settimanale nel part time verticale a mesi (o di lavoro a tempo pieno), mentre nel part time orizzontale, verticale a settimane o giorni e in quello misto vengono ridotti proporzionalmente alla riduzione dell’attività lavorativa.
CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO
Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.
In caso di ricovero il congedo può comunque essere concesso per:
- visite e terapie, appositamente certificate, da effettuare al di fuori della struttura ospitante;
- stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine della persona disabile;
- necessità di assistenza non sanitaria da parte di un genitore o di un familiare, che deve essere richiesta espressamente dai sanitari della struttura ospitante.
Il congedo non è riconoscibile:
- ai lavoratori a domicilio;
- ai lavoratori agricoli giornalieri;
- ai lavoratori autonomi;
- ai lavoratori parasubordinati.
- coniuge (o la parte di unione civile) convivente con il disabile;
- i genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figlio/a gravemente disabile;
- il figlio/a convivente con il genitore gravemente disabile;
- i fratelli e le sorelle (anche adottivi) della persona gravemente disabile e con essa conviventi;
- Il parente o affine entro il terzo grado convivente.
CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
Permesso di tre giorni retribuito all’anno (art.4 , comma 1, L.53/2000)
Nei casi di morte o di grave infermità, debitamente documentata, del coniuge, anche separato legalmente; di un parente entro il secondo grado (nonno e nipote, fratelli e sorelle), anche non convivente; di una persona facente parte della famiglia anagrafica (famiglia di fatto), le lavoratrici e i lavoratori, dipendenti pubblici e privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito per anno.
Per fruirne è necessario comunicare preventivamente al datore di lavoro il motivo per cui si richiede il permesso, specificandone i giorni in cui si intende utilizzarli. Il permesso deve comunque essere fruito entro 7 giorni dalla morte o dall’accertamento della grave infermità o «dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici». Nei tre giorni di permesso non sono conteggiati quelli festivi e quelli non lavorativi.
CONGEDO BIENNALE NON RETRIBUITO (ART.4 , COMMA 2, L. 53/2000)
La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti pubblici o privati, possono richiedere un periodo di congedo per eventi e cause particolari (per gravi motivi). E’ possibile usufruire del congedo, in maniera continuativa o frazionata, per un periodo non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa.
Il congedo può essere richiesto per sé stesso; per la famiglia anagrafica; per i soggetti non conviventi (di cui all’art. 433 del codice civile) quali: coniuge, figli/e, nipoti, in caso di mancanza dei figli/e, genitori, progenitori, se mancano genitori, generi/nuore, suoceri, fratelli/sorelle); portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Per gravi motivi si intendono:
- necessità derivanti dal decesso di uno dei familiari indicati;
- circostanze che richiedono il particolare impegno del dipendente per la cura/assistenza degli stessi;
- situazioni di grave disagio personale (separazione, divorzio, ecc.) ad esclusione della malattia;
- situazioni patologiche, acute o croniche, dei familiari indicati.
CONGEDO PER CURE
I lavoratori mutilati e invalidi civili, ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure della durata non superiore a trenta giorni.
Non si tratta del congedo per cure termali, ma della possibilità riconosciuta ai lavoratori affetti da gravi patologie (oncologiche, ma non solo), che richiedono lunghi periodi di terapia, di assentarsi legittimamente dal posto di lavoro (D.lgs 119/2011) per sottoporsi ai cicli di cura necessari e non rinviabili, che comportano ripetute assenze dal lavoro.
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