PATRONATO A.C.A.I.
  • HOME
  • CHI SIAMO
    • Statuto e Approvazione Ministeriale dello Statuto
  • La nostra Attività
  • LE NOSTRE SEDI
  • CONTATTI
  • INFORMATIVA PRIVACY
  • CONVENZIONI
  • La tutela del lavoro
  • AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
  • HOME
  • CHI SIAMO
    • Statuto e Approvazione Ministeriale dello Statuto
  • La nostra Attività
  • LE NOSTRE SEDI
  • CONTATTI
  • INFORMATIVA PRIVACY
  • CONVENZIONI
  • La tutela del lavoro
  • AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

PENSIONI DI CITTADINANZA​

Foto
Pensione di Cittadinanza, un simulatore INPS per valutare i requisiti e calcolare le spettanze.
 

Con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, è stata introdotta la nuova prestazione denominata Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza (RdC e PdC).
 
Per andare incontro alle richieste avanzate da cittadini, è stato predisposto dall’INPS un simulatore che a breve sarà disponibile sul portale.
 
Il simulatore consentirà di valutare il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti ai fini dell’accesso al Rdc e alla PdC. È possibile, inoltre, calcolare la misura della prestazione spettante.
 
Il messaggio 21 maggio 2019, n. 1954 fornisce le indicazioni operative per accedere alle diverse funzionalità, sulla base dei dati relativi a una DSU attestata valida o tramite dati ISEE autodichiarati dal cittadino, previa autenticazione tramite PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID).
 
La Pensione di Cittadinanza è una integrazione economica al reddito per i nuclei familiari composti da persone con un’età di almeno 67 anni, è una prestazione mensile erogata dall’INPS in base alla condizione del nucleo familiare con determinati requisiti anagrafici, reddituali e patrimoniali attestati dal modello ISEE 2019.
 
Nucleo familiare
Tutti i componenti del nucleo familiare, non solo il capofamiglia, devono avere un’età pari o superiore ai 67 anni ed essere residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo, deve essere composto da cittadini italiani, dell’Unione Europea o stranieri in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.
 
Requisiti economici
  • possesso di un ISEE del nucleo familiare inferiore a 9.360 €;
  • patrimonio immobiliare, come terreni e fabbricati, non superiore ai 30.000 €, esclusa la prima casa di abitazione;
  • patrimonio mobiliare, cioè somme depositate sul conto corrente bancario o postale, o investite in titoli ed obbligazioni, non superiore a 6.000 € per un solo componente, incrementato di 2.000 euro per ogni familiare successivo al primo.
 
Questi massimali sono incrementati di 5.000 € per ogni componente del nucleo familiare con disabilità e di 7.500 € per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente. Nel calcolo del reddito non viene considerata l’eventuale indennità di accompagnamento. Inoltre, nessun componente del nucleo deve possedere autoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti la domanda.
La Pensione di Cittadinanza è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa o con le prestazioni di disoccupazione, integrando tali redditi fino ad arrivare, complessivamente, all’importo massimo di 780 € mensili.
 
Importo della Pensione di Cittadinanza
L’integrazione del reddito è di massimo 630 € mensili, un contributo per il pagamento del canone di locazione pari ad un massimo di 150 € mensili.
Quindi la somma massima che si può percepire è di 780 €, ma può essere ridotta se si è in possesso di redditi di qualsiasi natura, esclusa l’indennità di accompagnamento.
Può essere richiesta da tutti i titolari di pensioni minime, di assegno sociale, di invalidità civile o di pensioni al di sotto di 780 €, comprese le pensioni di reversibilità.
 
Domanda per la Pensione di Cittadinanza
Per inoltrare la domanda di Pensione di Cittadinanza è necessario essere in possesso della dichiarazione DSU o ISEE 2019  senza questo modello non è possibile procedere con la richiesta.
 
Rivolgiti alle sedi del Patronato ACAI-ENAS  per la presentazione della domanda, l’INPS in base a quanto prevede la norma,  verificherà il possesso dei requisiti necessari e a  determinare il beneficio economico.
 
La costituzione della rendita vitalizia è finalizzata a riscattare i periodi di omissione contributiva caduti in prescrizione. Può essere richiesta dal datore di lavoro, dal lavoratore, anche nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione, e dai superstiti del lavoratore. L’INPS, con circolare del 29 maggio 2019, n. 78, fornisce chiarimenti sul regolamento.
La facoltà di riscatto, precedentemente applicata ai rapporti di lavoro subordinato, è stata poi estesa:
·  ai familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali;
·  ai collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e ai collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili; 
· a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata, non siano però obbligati al versamento diretto dei contributi, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo;
·  agli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, dal 1° gennaio 2020.
​
Ai fini della costituzione di rendita vitalizia è necessario che siano presentati documenti di data certa dai quali possa evincersi l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro. L’omissione contributiva lamentata deve essere dimostrata fornendo la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo per il quale si chiede la costituzione di rendita vitalizia, della qualifica posseduta nel periodo e della misura della retribuzione.
 
​

A cura di Barbara Balistreri, Photo Unsplash,  Fonte Inps

Foto


Patronato A.C.A.I.

Direzione Generale e Presidenza
Piazza Capranica, 78
00186 Roma​
Centralino r.a.: 06.6785934
​Pec: (anche per e-mail ordinaria no pec)

patronatoacai@pec.it  

web  & social media content​ editor Barbara Balistreri