PATRONATO A.C.A.I.
  • HOME
  • CHI SIAMO
    • Statuto e Approvazione Ministeriale dello Statuto
  • La nostra Attività
  • LE NOSTRE SEDI
  • CONTATTI
  • INFORMATIVA PRIVACY
  • CONVENZIONI
  • La tutela del lavoro
  • AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
  • HOME
  • CHI SIAMO
    • Statuto e Approvazione Ministeriale dello Statuto
  • La nostra Attività
  • LE NOSTRE SEDI
  • CONTATTI
  • INFORMATIVA PRIVACY
  • CONVENZIONI
  • La tutela del lavoro
  • AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 PREVIDENZA COMPLEMENTARE


​PREMESSA
Con le riforme degli anni 90 si affianca al sistema di previdenza pubblico obbligatorio (cosiddetto primo pilastro) la previdenza complementare (secondo pilastro). Scopo della previdenza complementare è quello di integrare e non sostituire la previdenza pubblica al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. L’Inca, grazie alle convenzioni sottoscritte con alcuni Fondi, offre i servizi per l’iscrizione e l’erogazione delle prestazioni previste dagli Statuti di ciascun Fondo.
Le caratteristiche principali della previdenza complementare sono:
  • volontarietà: l’adesione è libera e volontaria;
  • complementarietà: viene istituita laddove è presente un regime di assicurazione obbligatoria;
  • capitalizzazione individuale: i contributi versati da ciascun aderente confluiscono nella posizione pensionistica individuale e sono investiti nel mercato finanziario;
  • sistema di controlli e vigilanza: i Fondi pensione sono vigilati e controllati dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).



Le principali forme di previdenza complementare sono:
  • Fondi pensione negoziali (detti anche Fondi chiusi) sono istituti attraverso la contrattazione collettiva (contratti e accordi collettivi, anche aziendali) e i destinatari sono le lavoratrici e i lavoratori, cui si applica il contratto o l’accordo collettivo;
  • Fondi pensione aperti, sono istituiti da operatori finanziari (banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, ecc.). L’adesione può essere su base collettiva o individuale;
  • Fondi pensione preesistenti, già istituiti alla data del 15 novembre 1992 (entrata in vigore della legge n. 421/1992). L’adesione avviene su base collettiva e sono prevalentemente rivolti al settore bancario, assicurativo;
  • Fondi pensione regionali, istituiti o promossi dalla Regione e operanti nel territorio di competenza della Regione stessa;
  • Forme pensionistiche individuali, attuate mediante la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali. L’adesione avviene su base individuale e sono promosse da compagnie assicurative.



Caratteristiche e destinatari dei Fondi pensione negoziali:
  • non hanno scopo di lucro;
  • hanno una struttura associativa;
  • riconoscono un ruolo alle parti sociali;
  • hanno una governance ispirata al principio della democrazia rappresentativa dei soci.
Per quanto riguarda, inoltre, gli schemi di funzionamento sono a contributo definito (ovvero, sono definiti i contributi mentre le prestazioni dipenderanno dai versamenti effettuati e dai risultati della gestione finanziaria).


Possono iscriversi al Fondo pensione negoziale:
  • lavoratrici e lavoratori dipendenti, privati e pubblici ai quali si applica il contratto o accordo collettivo di riferimento;
  • soci lavoratori e lavoratrici delle cooperative, anche unitamente ai dipendenti delle stesse, ai quali si applica il contratto o accordo collettivo di riferimento;
  • familiari fiscalmente a carico dell’aderente al Fondo pensione negoziale.




►PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL SETTORE  PRIVATO
►PREVIDENZA COMPLEMENTARE  PER I PUBBLICI DIPENDENTI


Foto


Patronato A.C.A.I.

Direzione Generale e Presidenza
Piazza Capranica, 78
00186 Roma​ - Italia
Centralino r.a.: 06.6785934
​Pec:
patronatoacai@pec.it  
(riceve anche  e-mail ordinarie, no pec)


Foto
Foto

web  & social media content​ editor Barbara Balistreri