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opzione donna: proroga maturazione requisiti della pensione anticipata


Sei in  ► pensioni ► OPZIONE DONNA

 

Cos'è
La cosiddetta “Opzione donna” è un trattamento pensionistico erogato, a domanda, alle lavoratrici dipendenti e autonome che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti dalla legge, optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione.

Come funziona
DECORRENZA E DURATA

Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:
  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Le lavoratrici del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), al ricorrere dei requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2020.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020.
Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Domanda
REQUISITI

Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).
Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al decreto legislativo 180/1997.


COME FARE DOMANDA
La domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:
 
il Patronato ACAI-ENAS, RIVOLGITI AI NOSTRI OPERATORI CERCA LA SEDE PIU' VICINA A TE
 


NOVITA' 2021
La legge di bilancio 2021 estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato cd. “Opzione donna”, alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2020.
Con il messaggio 19 gennaio 2021, n. 217 l’Istituto comunica, pertanto, che possono conseguire il trattamento pensionistico, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020 abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni, se lavoratrici autonome.
Nel messaggio sono precisate le decorrenze 2021 del trattamento pensionistico, nei casi delle lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive della stessa, delle lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’AGO e delle lavoratrici del comparto Scuola.


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web  & social media content​ editor Barbara Balistreri