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Opzione Donna, Per il momento sono escluse le nate nel 1963.

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La Legge di Bilancio concede solo un anno in più per raggiungere il requisito contributivo di 35 anni alle nate entro il 31 dicembre 1961 (1960 le autonome).
Nel 2022 non sarà rinnovata come in passato concedendo un anno in più per maturare i requisiti anagrafici (58/59 anni) e contributivi (35 anni). Il disegno di legge di bilancio aumenta l'età anagrafica di due anni lasciando fuori dall’agevolazione  le nate nel 1963. 
Le novità
Il disegno di legge di Bilancio conferma da un lato i predetti requisiti e riconosce il diritto alla fruizione di OD anche «nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e a 61 anni per le lavoratrici autonome».
In sostanza vengono incluse nel regime OD solo le lavoratrici nate entro il 31 dicembre 1961 (1960 le autonome) che raggiungono i 35 anni di contributi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021. Una platea alquanto ridotta.
 
Finestra mobile
Resta in vigore il meccanismo di differimento nell'erogazione del primo rateo pensionistico previsto originariamente dall'articolo 12 del Dl n. 78/2010 come convertito con legge n. 122/2010 in misura pari a 12 mesi (18 mesi le autonome) dalla maturazione dei suddetti requisiti.
Il personale del comparto scuola e AFAM che ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico (cioè dal 1° settembre o dal 1° novembre 2022).
Nella tavola sottostante, è esposto il mix di combinazioni possibili tra anno di nascita e data di maturazione del requisito contributivo dopo le modifiche proposte nella Legge di Bilancio 2022.


Requisito contributivo
Ai  fini dell'accertamento dei 35 anni di contributi sono validi;
  •  i contributi obbligatori, da riscatto (anche agevolato della laurea), volontari e quelli figurativi (ad eccezione dei periodi di disoccupazione e malattia per le lavoratrici dipendenti del settore privato);
  • i contributi trasferiti in esito ad una operazione di ricongiunzione dei periodi assicurativi o di costituzione della posizione assicurativa.
Il predetto requisito contributivo, invece, non può essere raggiunto tramite il cumulo dei periodi assicurativi utilizzando cioè la contribuzione presente in altre gestioni previdenziali (ad esempio la gestione separata dell'Inps, o le casse professionali).



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