Sia i permessi giornalieri che il congedo straordinario biennale danno diritto all'accredito di contributi figurativi utili ai fini del diritto e della misure alle prestazioni pensionistiche.
La normativa prevede per le persone portatrici di handicap e per i familiari o affini che se ne prendono cura, dei diritti all'interno del rapporto lavorativo che si riverberano anche sul piano previdenziale e contributivo. Parliamo in particolare dei permessi fruiti ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/1992 e del congedo straordinario biennale per assistere un portatore di handicap ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del Dlgs 42/2001.
In entrambi i casi tali assenze dal lavoro non fanno perdere la retribuzione e non determinano un impoverimento della futura prestazione pensionistica perché si riconosce la copertura pensionistica gratuita su tali periodi nei quali si ha diritto alla normale busta paga e ai contributi figurativi per la pensione (periodi assicurativi accreditati gratuitamente dallo Stato in assenza di effettivi versamenti in particolari condizioni meritevoli di tutela per il lavoratore).
I Permessi Mensili Retribuiti
L'articolo 33, comma 3 Legge 104/1992 consente al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado e terzo grado (qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) di godere di tre giorni al mese di permessi retribuiti a condizione che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno.
Dei citati permessi se ne può avvantaggiare anche il maggiorenne portatore di handicap.
Tali periodi di assenza dal lavoro sono coperti, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 53/2000, figurativamente ai fini pensionistici sia a fini del diritto che della misura della pensione.
Trattandosi di singole giornate di riposo, la contribuzione figurativa è attribuita in quota integrativa e non incide sul numero di contributi settimanali spettanti all’interessato ma solo, quindi, sulla misura dell'assegno.
Permessi ad ore
In alternativa alla fruizione dei permessi su base giornaliera di cui all'articolo 33, co. 3 della legge 104/1992 la persona portatrice di handicap maggiorenne può scegliere di fruire di due ore di permesso giornaliero. Tale facoltà è, invece, preclusa alle persone normodotate che assistono i diversamente abili ad eccezione dei genitori, anche adottivi, di minore con handicap grave in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa fino al terzo anno di vita del bambino.
La retribuzione figurativa da attribuire a tali permessi, in proporzione alla relativa durata, viene quantificata prendendo a riferimento il 200 per cento del valore massimo annuo dell'assegno sociale in pagamento al 1° gennaio dell'anno interessato.
Sussistendo un limite convenzionale all'accredito figurativo l'articolo 35, co. 2 del dlgs n. 151/2001 prevede che tale valore figurativo possa essere integrato dagli interessati mediante riscatto o con versamento di contribuzione volontaria.
Il congedo Straordinario
L'articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 riconosce alla generalità dei lavoratori dipendenti il diritto alla fruizione di un congedo straordinario sino ad un massimo di due anni, fruibile anche in forma frazionata, nell'arco della propria vita lavorativa per ciascun disabile.
Il congedo spetta:
1) al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata;
2) al padre o alla madre anche adottivi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3) ad uno dei figli conviventi anche adottivi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre;
4) ad uno dei fratelli o sorelle conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi.
Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
La norma attribuisce al lavoratore due benefici:
Per fare fronte a questi pagamenti la legge ha introdotto un tetto che quest'anno (2021) è di 48.737 euro cifra che deve essere ripartita fra indennità economica e accredito figurativo (articolo 42, comma 5-ter del Dlgs 151/2001).
A seguito dell'indicata ripartizione l'indennità economica non può eccedere, per quest'anno, il valore di 36.645,00 euro, pari a 100,12 euro al giorno (ovviamente se il lavoratore ha una retribuzione lorda inferiore al predetto valore l'assegno Inps non può superare l'importo dello stipendio). La restante somma, cioè 12.092 euro (36.645 € x 33%, l'aliquota contributiva), è a disposizione dell'Inps per l'accredito dei contributi figurativi sui periodi corrispondenti a quelli di percezione della relativa indennità economica (si veda la tavola sottostante). Nei casi in cui l’operazione avvenga in una gestione pensionistica nella quale vige un’aliquota contributiva diversa dal 33,00% (es. Fondo Poste) una volta determinato il relativo coefficiente, dovrà essere quantificato l’ammontare massimo dell’indennità economica applicando il criterio sopra illustrato.
Tale meccanismo introduce in sostanza un massimale alla contribuzione figurativa accreditabile ove la retribuzione annua risulti superiore alla massima indennità fruibile massimale che produce un nocumento sulla misura della pensione se il tetto non fosse stato applicato.
Bisogna ricordare, però, che in tali casi l'Inps ritiene applicabile anche ai periodi di congedo (art. 35) nella parte in cui prevede la facoltà di integrare la retribuzione figurativa mediante riscatto o con versamento di contributi volontari. In sostanza ove il tetto producesse un danno alla pensione il lavoratore potrebbe colmare il gap di tasca propria.
La normativa prevede per le persone portatrici di handicap e per i familiari o affini che se ne prendono cura, dei diritti all'interno del rapporto lavorativo che si riverberano anche sul piano previdenziale e contributivo. Parliamo in particolare dei permessi fruiti ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/1992 e del congedo straordinario biennale per assistere un portatore di handicap ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del Dlgs 42/2001.
In entrambi i casi tali assenze dal lavoro non fanno perdere la retribuzione e non determinano un impoverimento della futura prestazione pensionistica perché si riconosce la copertura pensionistica gratuita su tali periodi nei quali si ha diritto alla normale busta paga e ai contributi figurativi per la pensione (periodi assicurativi accreditati gratuitamente dallo Stato in assenza di effettivi versamenti in particolari condizioni meritevoli di tutela per il lavoratore).
I Permessi Mensili Retribuiti
L'articolo 33, comma 3 Legge 104/1992 consente al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado e terzo grado (qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) di godere di tre giorni al mese di permessi retribuiti a condizione che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno.
Dei citati permessi se ne può avvantaggiare anche il maggiorenne portatore di handicap.
Tali periodi di assenza dal lavoro sono coperti, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 53/2000, figurativamente ai fini pensionistici sia a fini del diritto che della misura della pensione.
Trattandosi di singole giornate di riposo, la contribuzione figurativa è attribuita in quota integrativa e non incide sul numero di contributi settimanali spettanti all’interessato ma solo, quindi, sulla misura dell'assegno.
Permessi ad ore
In alternativa alla fruizione dei permessi su base giornaliera di cui all'articolo 33, co. 3 della legge 104/1992 la persona portatrice di handicap maggiorenne può scegliere di fruire di due ore di permesso giornaliero. Tale facoltà è, invece, preclusa alle persone normodotate che assistono i diversamente abili ad eccezione dei genitori, anche adottivi, di minore con handicap grave in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa fino al terzo anno di vita del bambino.
La retribuzione figurativa da attribuire a tali permessi, in proporzione alla relativa durata, viene quantificata prendendo a riferimento il 200 per cento del valore massimo annuo dell'assegno sociale in pagamento al 1° gennaio dell'anno interessato.
Sussistendo un limite convenzionale all'accredito figurativo l'articolo 35, co. 2 del dlgs n. 151/2001 prevede che tale valore figurativo possa essere integrato dagli interessati mediante riscatto o con versamento di contribuzione volontaria.
Il congedo Straordinario
L'articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 riconosce alla generalità dei lavoratori dipendenti il diritto alla fruizione di un congedo straordinario sino ad un massimo di due anni, fruibile anche in forma frazionata, nell'arco della propria vita lavorativa per ciascun disabile.
Il congedo spetta:
1) al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata;
2) al padre o alla madre anche adottivi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3) ad uno dei figli conviventi anche adottivi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre;
4) ad uno dei fratelli o sorelle conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi.
Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
La norma attribuisce al lavoratore due benefici:
- un'indennità di congedo, pari all'ultima retribuzione percepita (comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.);
- la copertura figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione da computarsi secondo le regole generali previste dall'articolo 40 della legge 183/2010.
Per fare fronte a questi pagamenti la legge ha introdotto un tetto che quest'anno (2021) è di 48.737 euro cifra che deve essere ripartita fra indennità economica e accredito figurativo (articolo 42, comma 5-ter del Dlgs 151/2001).
A seguito dell'indicata ripartizione l'indennità economica non può eccedere, per quest'anno, il valore di 36.645,00 euro, pari a 100,12 euro al giorno (ovviamente se il lavoratore ha una retribuzione lorda inferiore al predetto valore l'assegno Inps non può superare l'importo dello stipendio). La restante somma, cioè 12.092 euro (36.645 € x 33%, l'aliquota contributiva), è a disposizione dell'Inps per l'accredito dei contributi figurativi sui periodi corrispondenti a quelli di percezione della relativa indennità economica (si veda la tavola sottostante). Nei casi in cui l’operazione avvenga in una gestione pensionistica nella quale vige un’aliquota contributiva diversa dal 33,00% (es. Fondo Poste) una volta determinato il relativo coefficiente, dovrà essere quantificato l’ammontare massimo dell’indennità economica applicando il criterio sopra illustrato.
Tale meccanismo introduce in sostanza un massimale alla contribuzione figurativa accreditabile ove la retribuzione annua risulti superiore alla massima indennità fruibile massimale che produce un nocumento sulla misura della pensione se il tetto non fosse stato applicato.
Bisogna ricordare, però, che in tali casi l'Inps ritiene applicabile anche ai periodi di congedo (art. 35) nella parte in cui prevede la facoltà di integrare la retribuzione figurativa mediante riscatto o con versamento di contributi volontari. In sostanza ove il tetto producesse un danno alla pensione il lavoratore potrebbe colmare il gap di tasca propria.
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