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Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASPI e NASPI-COM
OPERATIVITA’ e DESTINATARI
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) ha sostituito l’ASpI e la Mini-ASpI per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° maggio 2015 (cessazioni del rapporti di lavoro fino al 30 aprile 2015: ASpI/miniASpi; cessazioni successive: NASpI).
E’ rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI).
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell'interessato.
A chi è rivolta
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.
I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).
Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI.
QUANTO SPETTA
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.195 euro per il 2017, 1.208,15 euro per il 2018 e 1.221,44 euro per il 2019).
Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.221,44 euro per il 2019), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.221,44 euro per il 2019) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2017 a 1.300 euro, per il 2018 a 1.314,30 euro e per il 2019 a 1.328,76 euro). A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all'indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.
L'indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
L'importo dell'indennità si riduce nei seguenti casi:
L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).
SOSPENSIONE E DECADENZA
La prestazione è sospesa in caso di:
In caso di lavoro all'estero:
COMPATIBILITÀ/CUMULABILITA’ CON IL LAVORO SUBORDINATO, AUTONOMO O DI IMPRESA INDIVIDUALE
La NASpI prevede la compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e con l’esercizio di una attività autonoma o di impresa individuale/”parasubordinata”, purché il reddito annuo derivante dall’attività lavorativa:
Il lavoratore, percettore di Naspi, decade dalla prestazione qualora istauri un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi e che produca un reddito superiore a quello escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato.
Nel caso invece, il rapporto di lavoro non sia di durata superiore a 6 mesi, la Naspi sarà sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
I periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa. Il valore settimanale da accreditare è pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi quattro anni. Ai fini del valore della contribuzione accreditata è previsto un tetto massimo pari a 1,4 volte il massimale NASpI (poiché nel 2015 il massimale NASpI è pari 1.300 euro il limite sarà di 1.820 euro).
LIQUIDAZIONE ANTICIPATA
il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell'intero importo del trattamento (questa possibilità da sperimentale diventa strutturale):
Nel caso venga istaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata dalla Naspi, la indennità dovrà essere restituita per intero salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato non si sia istaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Nota bene L’erogazione della NASpI anticipata non dà diritto ne all’accredito della contribuzione figurativa né all’Anf.
NASPI-COM
Il modello Naspi-com, infatti, è stato pensato e creato dall’Inps, al fine di consentire a tutti i beneficiari dell’assegno Naspi, una comunicazione telematica per la notifica di eventi e/o aggiornamenti che possono influire sulla stessa indennità di disoccupazione.
Di seguito le comunicazioni che inviano tramite il modello Naspi-com:
Si ricorda che al momento della domanda Naspi se si lavoro o se si ha anche una partita iva dormiente (senza produzione reddito) si deve inserire il reddito prodotto, nel caso va comunicato entro 30 giorni dalla domanda il reddito tramite il modello Naspi-com se appunto l’informazione non è stata inserita al momento della domanda Naspi. (attenzione motivo di decadenza naspi se non comunicato)
Infine si ricorda che, se la NASPI sta per terminare, entro 30 giorni dalla sua fine, è bene comunicare tramite il modello Naspi-com, il permanente stato di disoccupazione, altrimenti l’ultimo mese della Naspi non sarà pagato.
Esempio:
Se la tua Naspi termina il 14 Settembre, entro il 14 Agosto devi comunicare all’Inps il tuo Status da Inoccupato.
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASPI e NASPI-COM
OPERATIVITA’ e DESTINATARI
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) ha sostituito l’ASpI e la Mini-ASpI per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° maggio 2015 (cessazioni del rapporti di lavoro fino al 30 aprile 2015: ASpI/miniASpi; cessazioni successive: NASpI).
E’ rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI).
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell'interessato.
A chi è rivolta
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:
- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.
I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).
Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI.
QUANTO SPETTA
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.195 euro per il 2017, 1.208,15 euro per il 2018 e 1.221,44 euro per il 2019).
Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.221,44 euro per il 2019), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.221,44 euro per il 2019) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2017 a 1.300 euro, per il 2018 a 1.314,30 euro e per il 2019 a 1.328,76 euro). A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all'indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.
L'indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
L'importo dell'indennità si riduce nei seguenti casi:
- attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – e cioè pari a 4.800 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Il soggetto beneficiario deve informare l'INPS – utilizzando il modulo SR161 – entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di NASpI, se l'attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro il predetto termine comporta decadenza dalla NASpI;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. In questo caso, la prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:
- che il soggetto beneficiario comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di NASpI, se antecedente, il reddito annuo presunto;
- che il datore di lavoro o l'utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
- se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 – ha diritto alla indennità di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, e cioè pari a 8.000 euro, e che il percettore comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero. In questo caso, la NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno;
- rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.
L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).
SOSPENSIONE E DECADENZA
La prestazione è sospesa in caso di:
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.000 euro;
- nuova occupazione in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all’estero).
- perde lo stato di disoccupazione;
- inizia un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
- non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
- inizia un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma era preesistente alla domanda medesima;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI;
- nei casi previsti dall'articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l'impiego.
In caso di lavoro all'estero:
- recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione viene conservato per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e il lavoratore non è soggetto alle regole di condizionalità; dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
- recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
- recandosi in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoro si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie (circolare INPS 28 novembre 2017, n. 177).
COMPATIBILITÀ/CUMULABILITA’ CON IL LAVORO SUBORDINATO, AUTONOMO O DI IMPRESA INDIVIDUALE
La NASpI prevede la compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e con l’esercizio di una attività autonoma o di impresa individuale/”parasubordinata”, purché il reddito annuo derivante dall’attività lavorativa:
- non superi euro 8.000 (reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato)nel caso di lavoro subordinato ed in caso di attività “parasubordinata”;
- sia inferiore a euro 4.800 (reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato) nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale.
Il lavoratore, percettore di Naspi, decade dalla prestazione qualora istauri un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi e che produca un reddito superiore a quello escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato.
Nel caso invece, il rapporto di lavoro non sia di durata superiore a 6 mesi, la Naspi sarà sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
I periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa. Il valore settimanale da accreditare è pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi quattro anni. Ai fini del valore della contribuzione accreditata è previsto un tetto massimo pari a 1,4 volte il massimale NASpI (poiché nel 2015 il massimale NASpI è pari 1.300 euro il limite sarà di 1.820 euro).
LIQUIDAZIONE ANTICIPATA
il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell'intero importo del trattamento (questa possibilità da sperimentale diventa strutturale):
- come incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma;
- come incentivo all’avvio di impresa individuale;
- come sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Nel caso venga istaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata dalla Naspi, la indennità dovrà essere restituita per intero salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato non si sia istaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Nota bene L’erogazione della NASpI anticipata non dà diritto ne all’accredito della contribuzione figurativa né all’Anf.
NASPI-COM
Il modello Naspi-com, infatti, è stato pensato e creato dall’Inps, al fine di consentire a tutti i beneficiari dell’assegno Naspi, una comunicazione telematica per la notifica di eventi e/o aggiornamenti che possono influire sulla stessa indennità di disoccupazione.
Di seguito le comunicazioni che inviano tramite il modello Naspi-com:
- l’avvio di una attività di lavoro autonomo, con il reddito presunto per l’anno in corso (entro 30 giorni); (attenzione motivo di decadenza naspi se non comunicato)
- l’indicazione del reddito presunto derivante da un eventuale lavoro parasubordinato (entro 30 giorni) ed entro il 30 gennaio di ogni anno di percezione della Naspi, (attenzione motivo di decadenza naspi se non comunicato)
- l’espatrio all’estero per la ricerca di un lavoro o per altri motivi;
- la fruizione di altre prestazioni, come quelle sanitarie (malattia, ricovero, maternità);
- l’avvenuta presentazione della domanda di pensione;
- l’inizio di un nuovo lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Nel caso del lavoro a tempo determinato devi indicare sia la data di inizio che quella di fine rapporto (la Naspi viene sospesa per poi essere ripresa), mentre per il lavoro a tempo indeterminato, solo la data di inizio.
- la comunicazione della variazione di domicilio, dei riferimenti telefonici, della mail e soprattutto dell’IBAN bancario.
Si ricorda che al momento della domanda Naspi se si lavoro o se si ha anche una partita iva dormiente (senza produzione reddito) si deve inserire il reddito prodotto, nel caso va comunicato entro 30 giorni dalla domanda il reddito tramite il modello Naspi-com se appunto l’informazione non è stata inserita al momento della domanda Naspi. (attenzione motivo di decadenza naspi se non comunicato)
Infine si ricorda che, se la NASPI sta per terminare, entro 30 giorni dalla sua fine, è bene comunicare tramite il modello Naspi-com, il permanente stato di disoccupazione, altrimenti l’ultimo mese della Naspi non sarà pagato.
Esempio:
Se la tua Naspi termina il 14 Settembre, entro il 14 Agosto devi comunicare all’Inps il tuo Status da Inoccupato.
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