PATRONATO A.C.A.I.
  • HOME
  • CHI SIAMO
    • Statuto e Approvazione Ministeriale dello Statuto
  • La nostra Attività
  • LE NOSTRE SEDI
  • CONTATTI
  • INFORMATIVA PRIVACY
  • CONVENZIONI
  • La tutela del lavoro
  • AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
  • HOME
  • CHI SIAMO
    • Statuto e Approvazione Ministeriale dello Statuto
  • La nostra Attività
  • LE NOSTRE SEDI
  • CONTATTI
  • INFORMATIVA PRIVACY
  • CONVENZIONI
  • La tutela del lavoro
  • AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

infortuni e malattie professionali

 Sei in  ► INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI:
​
►INFORTUNI IN ITINERE ►DANNO BIOLOGICO ►CAUSA DI SERVIZIO ►DANNO DIFFERENZIALE ►PRESTAZIONI E INDENNIZZI INAIL ►REVISIONE DEGLI INDENNIZZI IN CAPITALE E DELLE RENDITE ►RENDITA AI SUPERSTITI ►FONDO VITTIME DEL LAVORO PER GRAVI INFORTUNI ►FONDO VITTIME AMIANTO
►UNA TANTUM PER MALATI DI MESOTELIOMA “NON PROFESSIONALE”


​

INFORTUNI IN ITINERE
A partire dal 2000, il sistema di assicurazione obbligatorio antinfortunistico non si limita a considerare meritevoli di tutela le vittime di infortuni che avvengono nelle aziende, ma anche gli incidenti, che si verificano nel tragitto casa lavoro e viceversa. Si tratta di una estensione della tutela Inail, introdotta con l’articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000, definendoli appunto “infortuni in itinere”. 
L’art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 2000 ha stabilito, infatti, che i lavoratori e le lavoratrici che subiscono un “infortunio in itinere” devono essere coperti dalla stessa assicurazione obbligatoria prevista per la generalità degli altri lavoratori, stabilendo che: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (…)”. “(…). L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”.
Pertanto, dal 2000 l’Inail riconosce gli infortuni in itinere nei seguenti casi:
  • nel percorso casa-lavoro e viceversa;
  • durante il trasferimento tra una sede lavorativa e un’altra;
  • quando il lavoratore è costretto a lasciare il posto di lavoro per la pausa pranzo (in mancanza di mensa aziendale).



DANNO BIOLOGICO
Il danno biologico, inteso come perdita dell’integrità psicofisica, è stato introdotto nell’ambito dell’indennizzo Inail dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38/2000. Prima di questa data, l’Ente assicuratore ha indennizzato soltanto la perdita della capacità lavorativa. L’introduzione del danno biologico ha comportato, quindi, la modifica del sistema indennitario Inail, che si applica esclusivamente agli infortuni e alle malattie professionali verificatisi e denunciati dal 25 luglio 2000 in poi.
Tabella riepilogativa Indennizzo del danno biologico​

Foto


CAUSA DI SERVIZIO
La causa di servizio corrisponde al riconoscimento di un infortunio o di una malattia professionale che investano alcune categorie di lavoratori/trici specifici. Fino al 2011, tale istituto riguardava i dipendenti pubblici, ma con il decreto “Crescitalia” del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, è stato confermato solo per il personale del comparto Difesa, Sicurezza, Vigili del fuoco e Soccorso pubblico.
Con il D.L. 14/2017, dal 22 aprile 2017, sono stati introdotti, per la Polizia Locale, gli istituti dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, con esclusione della pensione privilegiata e degli altri benefici legati alla causa di servizio, abrogata nel 2011 dal decreto Monti. Ad oggi, quindi, la Polizia Locale beneficia di una doppia tutela: quella Inail e quella legata alla causa di servizio. Ovviamente, le prestazioni sono entrambe richiedibili ma non sono cumulabili. Ai dipendenti civili della Pubblica Amministrazione rimane garantita la tutela Inail, assicurata attraverso la forma della ”gestione per conto”, di cui all’articolo 127 del D.P.R. 1124/1965.


DANNO DIFFERENZIALE
Fino al 2000, l’Inail ha indennizzato, in caso di infortunio o di malattia professionale, la sola perdita della capacità lavorativa, escludendo quei danni alla salute di natura esistenziale, relazionale ed estetica che, invece, sono stati inclusi con l’introduzione del cosiddetto danno biologico nel Decreto legislativo n. 38/2000, ispirandosi ad una concezione più ampia della tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore/trice.
Di fatto, l’Inail, pur adeguandosi, indennizza solo una parte di tutte le conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale, che influiscono sulle condizioni di vita individuali. Per questa ragione, a coloro che hanno subito un danno alla salute per un incidente sul lavoro o una malattia professionale, non è preclusa la possibilità di chiedere al datore di lavoro, anche per via giudiziaria, qualora sia accertata la sua responsabilità nella determinazione dell’evento lesivo, il risarcimento di quanto non è stato indennizzato dall’Inail (da qui la definizione del cosiddetto danno differenziale).

Le prestazioni erogate dall’Inail, infatti, sono per la loro specifica natura indipendenti dall’esistenza di un illecito civile e non coprono componenti fondamentali di danno quali:
  • il danno biologico temporaneo;
  • il danno morale;
  • il danno biologico permanente fino al 5% compreso;
  • il danno biologico da morte;
  • il danno esistenziale.
Inoltre, le tabelle Inail per il danno biologico non ne esauriscono il ristoro in quanto vi è o può esservi la differenza ai fini risarcitori tra danno alla salute e danno biologico tabellato, ovvero tra una valutazione prettamente individuale dei pregiudizi che la menomazione ha cagionato e quella statica, con indici fissi generalizzati e quindi suscettibili di una “personalizzazione standardizzata”.
Ne consegue che, sulla base di tale normativa e in considerazione della diversa natura delle prestazioni Inail, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale rispetto al risarcimento del danno dell’infortunato, spetta al lavoratore il diritto di agire in giudizio onde ottenere il risarcimento del danno cosiddetto differenziale dal datore di lavoro in relazione all’ipotesi in cui l’ammontare del danno, liquidato secondo gli ordinari criteri civilistici, sia di importo superiore alla liquidazione in capitale o alla rendita erogata dall’Inail.



PRESTAZIONI E INDENNIZZI INAIL
In caso di infortunio e malattia professionale, il datore di lavoro deve pagare:
  • per intero la giornata in cui è avvenuto l’incidente o si è manifestata la patologia, se ha causato l’astensione dal lavoro;
  • il 60 per cento della retribuzione, più l’eventuale migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro (integrazione al 100% della retribuzione giornaliera) per i successivi tre giorni.
L’Inail deve pagare:
  • dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica (senza limiti di tempo);
  • fino al 90° giorno, una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento;
  • dal 91° giorno, la stessa indennità aumentata al 75 per cento.
Al termine del periodo di inabilità temporanea, l’Inail invita la lavoratrice e il lavoratore infortunato a sottoporsi a visita medica legale per accertare se dall’evento sia derivata una inabilità permanente ed eventualmente quantificarne il grado.
Attenzione: I contratti collettivi, nella maggior parte dei casi, prevedono l’integrazione al 100% della retribuzione.
Quali sono le prestazioni Inail
  • Al grado di inabilità accertato, compreso fra il 6 e il 15%, corrisponde un indennizzo in capitale (in una unica soluzione) ), calcolato sulla base della specifica tabella (danno biologico) con parametri riferiti all’età e alla percentuale di danno riconosciuto.
Dal 1 gennaio 2019 trova applicazione la “Nuova Tabella degli indennizzi in capitale”, che prevede l’aumento dell’importo di circa il 40% e l’eliminazione della differenziazione di genere.
Pertanto, la Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale è unica per uomini e donne:
  • Al grado di inabilità accertato, compreso fra il 16 e il 100%, corrisponde un indennizzo in rendita costituito da due quote: la prima, indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale ed è calcolata sulla percentuale di menomazione accertata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita”; la seconda risarcisce il danno patrimoniale per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’assicurato di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado di invalidità accertato e a una percentuale della retribuzione percepita, calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti”.


​
​REVISIONE DEGLI INDENNIZZI IN CAPITALE E DELLE RENDITE
Danni inferiori al 6%
Dal 25 luglio 2000, i lavoratori che abbiano subito un infortunio o si siano ammalati per cause professionali, senza postumi o con postumi inferiori al 6%, possono comunque chiedere l’aggravamento:
  • entro 10 anni, (se conseguente ad un infortunio), a partire dalla data in cui è avvenuto l’incidente;
  • entro 15 anni, (se conseguente a malattia professionale), dalla data di denuncia della patologia.
Il riconoscimento dell’aggravamento SUPERIORE AL 6% consente al lavoratore/trice di ottenere:
  • l’indennizzo in capitale per danno biologico, se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiore al 6% fino al 15%;
  • la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale, se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiore al 16%.
Attenzione: Nei casi di tumori, silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita, e quindi non ai fini dell’indennizzo in capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali, di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta.
Danni tra il 6% e il 15%
I lavoratori infortunati o tecnopatici, con postumi di grado fra il 6% e il 15%, in caso di aggravamento, possono avanzare le richieste di adeguamento dell’indennizzo in capitale, già concesso:
  • entro 10 anni, (se conseguente ad un infortunio), a partire dalla data in cui è avvenuto l’incidente;
  • entro 15 anni (se conseguente a malattia professionale), dalla data di denuncia della patologia.
Il riconoscimento dello stato di aggravamento delle proprie condizioni di salute, con il conseguente adeguamento dell’indennizzo in capitale, può avvenire una sola volta. Pertanto, non possono essere avviate altre richieste analoghe.
Tuttavia, l’impossibilità di ottenere ulteriori adeguamenti dell’indennizzo in capitale, non preclude il diritto a chiedere nuove revisioni esclusivamente per ottenere una rendita.
Danni dal 16% in poi
In questi casi, la revisione del grado di inabilità può essere disposta dall’Inail o dal lavoratore/trice entro 10 anni, se si tratta di un infortunio, ed entro 15 anni, se trattasi di malattia professionale.



RENDITA AI SUPERSTITI

Nel caso in cui un infortunio o una malattia professionale causino la morte del lavoratore/trice, l’Inail riconosce ai familiari una rendita, calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale (per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2014) del settore industria, nella misura del:
  • 50% al coniuge;
  • 20% a ciascun figlio/figlia minorenne o a carico, fino a 26 anni se studente universitario;
  • 40% ai figli/e orfani di entrambi i genitori e a quelli nati dalle coppie di fatto, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2009, in quanto al convivente superstite non viene dato alcun beneficio.
Solo in mancanza di coniuge e figli/e, la rendita per morte spetta nella misura del 20% ai genitori naturali e adottivi e del 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle, se conviventi o a carico del lavoratore deceduto. La rendita, in ogni caso, non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento.
La rendita decorre dal giorno successivo a quello della morte; è rivalutata annualmente e non è soggetta a tassazione.
Come ottenerla
In caso di decesso per un infortunio o una malattia professionale provvede direttamente l’Inail su denuncia del datore di lavoro. Tuttavia, in assenza di tale denuncia, l’Inail può provvedere comunque sulla base di una richiesta dei superstiti. Alla domanda deve essere allegata anche la documentazione sanitaria dalla quale è possibile rilevare la causa della morte. Quando l’evento luttuoso avviene in un momento successivo all’infortunio o alla malattia professionale, i superstiti hanno diritto ad avere la rendita del familiare deceduto, ma devono farne espressamente domanda all’Inail allegando, anche in questo caso, la documentazione sanitaria.
L’Inail è comunque tenuto a comunicare ai superstiti questa opportunità. Gli eredi del titolare della rendita hanno tempo 90 giorni (perentori) dalla data di ricevimento della comunicazione dell’Inail per avviare la domanda, onde evitare la decadenza del diritto.
Assegno funerario
L’assegno funerario Inail è un importo una tantum che viene riconosciuto ed erogato a titolo di contributo per le spese affrontate dai familiari, in conseguenza del decesso del lavoratore/trice riconducibile al lavoro come un infortunio o una malattia professionale. L’importo dell’assegno è sottoposto a rivalutazione annuale, dal primo luglio di ogni anno, con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in base alla variazione dei prezzi dei beni di consumo.
La legge di bilancio 2019, all’art 1 comma 1126 lett i) ha disposto l’aumento dell’assegno funerario da € 2.160 a € 10.000. Dal 1° gennaio del 2019, quindi, l’importo dell’assegno funerario è di 10.000 euro e non è sottoposto a tassazione Irpef.
Possono fruire dell’assegno funerario con priorità il coniuge, i figli, gli ascendenti e i collaterali senza i limiti prima vigenti. In mancanza dei menzionati aventi diritto, l’assegno è corrisposto a chi dimostri di aver pagato le spese sostenute per la morte del lavoratore. In questo caso, il rimborso sarà pari al costo effettivamente sostenuto e fino ad un massimo di € 10.000.



FONDO VITTIME AMIANTO

Il Fondo per le vittime dell’amianto è stato istituito con l’art. 1, commi 241-246, della Legge n. 244/2007 ed è gestito dall’Inail, che eroga una prestazione aggiuntiva ai titolari di rendita, affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”. Detta prestazione non è soggetta a tassazione Irpef.
Il Regolamento del Fondo prevede che la misura complessiva della prestazione aggiuntiva sia fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo.
Il beneficio è calcolato sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale, ed è corrisposto d’ufficio dall’Inail, attraverso due acconti e un conguaglio. Pertanto, non è necessario presentare alcuna istanza.
Per il 2017 l’importo complessivo della prestazione aggiuntiva è stato del 14,7%, mentre per il 2018, su Determina Inail 381/2018, i Ministeri competenti hanno decretato la misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto, pari al 20% della rendita Inail percepita.
Destinatari del beneficio sono: 
  • I lavoratori/trici titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall’Inail e dal soppresso Ipsema, 39 una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore all’11% in “regime Testo Unico” e al 16% in “regime danno biologico”).
  • I familiari dei lavoratori/trici vittime dell’amianto e della fibra “fiberfrax”, individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinare la morte dell’assicurato.
 il beneficio è riconosciuto anche alle parti delle Unioni Civili, poiché queste, con l’approvazione della legge n. 76/2016, sono state equiparate ai coniugi, il che determina l’applicazione automatica delle norme riguardanti le prestazioni economiche erogate dall’Inail.


​
FONDO VITTIME DEL LAVORO PER GRAVI INFORTUNI
Si tratta di un Fondo, istituito con la legge finanziaria del 2007, con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori/trici, deceduti a causa di incidenti mortali sul lavoro. Possono beneficiare della prestazione anche i  lavoratori non assicurati dall’Inail, come ad esempio, i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, ecc.
Sono esclusi dal beneficio sia i decessi per malattie professionali, sia per quelli riconducibili agli infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 2007, anche se accaduti dopo tale data. Per ottenere il riconoscimento del beneficio economico occorre inoltrare regolare domanda, a mezzo raccomandata A/R o tramite pec, alla sede territoriale Inail competente, in base al domicilio del lavoratore deceduto.
Nel caso in cui gli eredi siano più di uno, la normativa prevede che la richiesta sia inoltrata da uno solo di essi e compilata secondo la prevista modulistica, nella quale il richiedente dovrà indicare tutti gli altri superstiti aventi diritto, nonché gli estremi per il pagamento, includendo nella richiesta anche le relative deleghe.
Destinatari della somma, che sarà pagata dall’Inail, previo il trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Fondo ministeriale sono:
  • coniuge; 
  • figli legittimi, naturali,  riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d’età, se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili, finché  dura l’inabilità; 38
  • genitori naturali o adottivi, ma solo in mancanza di coniugi o figli, se a carico del lavoratore deceduto;
  • fratelli e sorelle, sempre se a carico del lavoratore deceduto.



​UNA TANTUM PER MALATI DI MESOTELIOMA “NON PROFESSIONALE”
Considerando la significativa presenza di amianto sul territorio nazionale, che miete vittime non soltanto tra i lavoratori/trici, ma anche tra semplici cittadini e cittadine, la legge finanziaria n. 190/2014 ha previsto un sostegno economico per i malati di mesotelioma “non professionale” (ovvero non riconducibile al lavoro svolto).
Si tratta di una misura una tantum di 5.600 euro destinata a tutte quelle persone che risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare all’amianto, dovuto alla convivenza con lavoratori/trici, impiegati in Italia nella lavorazione di questa fibra oppure per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.
In caso di decesso, il sussidio economico può essere richiesto dai legittimi eredi. La prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza della persona richiedente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza di una patologia asbesto-correlata.
Per il riconoscimento della una tantum, bisogna presentare una domanda alla sede territoriale Inail competente per domicilio o trasmetterla tramite raccomandata A/R o tramite pec, nella quale l’avente diritto autocertifica, assumendosi la responsabilità delle dichiarazioni rese, i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.
La richiesta deve essere corredata dalla documentazione sanitaria attestante che la persona è affetta da mesotelioma e deve contenere l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi, ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione - familiare o ambientale - all’amianto con l’insorgenza della patologia.
La documentazione sanitaria deve essere rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs); può ritenersi valida la copia della cartella clinica, o della lettera di dimissioni, sempre che dalle stesse si riesca a desumere la diagnosi di mesotelioma e l’epoca della prima diagnosi.
In caso di decesso della persona affetta da mesotelioma, la domanda di una tantum, corredata analogamente di tutta la documentazione sanitaria,  deve essere presentata da uno solo degli eredi entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data del decesso, che ha comunque l’obbligo di indicare i nominativi di tutti gli altri aventi diritto.
L’Inail eroga la prestazione assistenziale in un’unica soluzione entro novanta 90 giorni dalla presentazione della domanda, se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata all’istanza medesima risulta completa. Qualora la richiesta risulti incompleta, la persona affetta da mesotelioma o i suoi eredi (in caso di decesso) devono fornire le necessarie integrazioni entro il termine di 15 giorni.
La prestazione assistenziale una tantum riconosciuta agli aventi diritto è attribuita suddividendola tra tutti gli eredi. Per quanto riguarda la copertura della spesa, sono stati stanziati 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. Inoltre, da quest’anno, il Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 62, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha aumentato la prestazione fino a 10.000 euro. Pertanto, i già titolari del beneficio possono fare domanda di integrazione fino a concorrenza del suddetto tetto.

​


Foto


Patronato A.C.A.I.

Direzione Generale e Presidenza
Piazza Capranica, 78
00186 Roma​ - Italia
Centralino r.a.: 06.6785934
​Pec:
patronatoacai@pec.it  
(riceve anche  e-mail ordinarie, no pec)


Foto
Foto

web  & social media content​ editor Barbara Balistreri