Cos'è
L’indennità di malattia è riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina l’incapacità temporanea al lavoro, inteso come mansione specifica.
A chi è rivolto
L’indennità spetta a:
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
Il diritto all’indennità di malattia decorre, per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno (i primi tre giorni sono di “carenza” e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell’azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere attestata con uno o più certificati.
Risulta indennizzabile, purché debitamente certificato, anche l’eventuale periodo di malattia che comporta ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital.
Agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi con contratto a tempo indeterminato l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Per quelli a tempo determinato, l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto cessa con la cessazione del rapporto di lavoro, anche se avvenuta prima dello scadere del contratto. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze. Le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall’INPS.
Ai lavoratori dell’agricoltura a tempo indeterminato l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per massimo 180 giorni nell’anno solare, purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa. A quelli a tempo determinato l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, solo se hanno svolto almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente (sono valide anche le giornate lavorate a tempo indeterminato nello stesso settore agricolo) o 51 giornate nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia. Il periodo indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Agli apprendisti si applica la medesima disciplina dei lavoratori del settore di appartenenza. Quindi, se prevista, l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per massimo 180 giorni nell’anno solare.
Ai disoccupati e ai sospesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per massimo 180 giorni nell’anno solare, solo se la malattia inizia entro 60 giorni o due mesi dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro.
Ai lavoratori marittimi e della pesca assicurati ex IPSEMA (circolare INPS 23 dicembre 2013 n. 179), l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale spetta dal giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi (compresa la domenica) e fino a massimo un anno. Se la malattia si manifesta entro 28 giorni dallo sbarco, ai marittimi sbarcati da natanti appartenenti a specifiche categorie previste per legge, viene riconosciuta l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare, che spetta dal quarto giorno successivo alla data della denuncia dell’evento e fino a massimo un anno. Se la malattia si manifesta dopo 28 giorni ed entro 180 giorni dallo sbarco, ai lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro viene riconosciuta l’indennità per inabilità temporanea da malattia, che spetta dal quarto giorno successivo a quello della denuncia della malattia fino a massimo 180 giorni.
Per i lavoratori dello spettacolo, ai fini del diritto all’indennità economica di malattia, devono risultare dovuti o versati almeno 100 contributi giornalieri presso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso. L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno.
Ai lavoratori a tempo determinato del settore spettacolo è riconosciuta, ai sensi della normativa vigente, la conservazione della tutela della malattia, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, e il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi. Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.
Ai lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo indeterminato l'indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro. Viene, invece, corrisposta direttamente dall'Istituto nei confronti di disoccupati, saltuari con contratto a termine o prestazione o occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.
QUANTO SPETTA
In linea generale, l’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno.
Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta all’80% per tutto il periodo di malattia.
Ai disoccupati e sospesi dal lavoro l'indennità è ridotta di due terzi rispetto alla percentuale prevista.
Ai ricoverati senza familiari a carico l’indennità è ridotta ai 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate.
Ai lavoratori marittimi:
Con il certificato telematico, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro, che potrà riceverlo e visualizzarlo tramite i servizi messi a disposizione dall’INPS.
Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea. In tal caso egli deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato alla struttura territoriale INPS di competenza e l’attestato al proprio datore di lavoro, per non incorrere nelle sanzioni di legge consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell’invio oltre il menzionato termine dei due giorni.
Analogamente, il lavoratore marittimo e della pesca assicurato ex IPSEMA deve presentare o inviare all’Istituto il certificato di malattia, entro il medesimo termine di due giorni dalla data del rilascio.
Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l’invio telematico. Qualora, invece, i certificati vengano redatti in modalità cartacea, debbono essere presentati o inviati, a cura del lavoratore, alla struttura territoriale INPS di competenza e al proprio datore di lavoro (privi dei dati di diagnosi). Nel caso dei certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero), la consegna può avvenire anche oltre i due giorni dalla data del rilascio, ma comunque entro il termine di un anno di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute certificative, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.
Per la categoria dei lavoratori marittimi e della pesca aventi diritto alla tutela per malattia ex IPSEMA il certificato di malattia viene trasmesso dal lavoratore. Ai fini del calcolo dell’indennità inoltre, il datore di lavoro trasmette la denuncia delle retribuzioni corrisposte al lavoratore nel periodo di riferimento sulla base della specifica prestazione richiesta.
Per l’erogazione dell’indennità il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce di reperibilità previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa. Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:
Durante il periodo di prognosi del certificato, se effettivamente necessario, il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente e con congruo anticipo al datore di lavoro, con le modalità contrattualmente previste, e all’INPS utilizzando il servizio "Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo".
Il servizio consente la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi. Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro (circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106).
Solo in casi particolari, qualora non fosse possibile accedere al suddetto servizio, si potranno seguire le seguenti modalità:
Nel caso di malattia insorta in un paese della Comunità europea, i regolamenti vigenti prevedono l’applicazione della legislazione del paese dove risiede l’assicurato. Il lavoratore deve, quindi, presentare il certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio. Diversamente, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all’istituzione competente.
Nel caso di malattia insorta in paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi che regolano la materia o in paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. Per "legalizzazione" si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido come certificato secondo le disposizioni locali. La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione".
TUTELE PER COVID-19
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, sono state riconosciute specifiche ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori in quarantena e per i soggetti fragili.
Equiparazione della quarantena a malattia
Per i lavoratori dipendenti del settore privato il comma 1 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. La tutela non è riconosciuta quindi ai lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro. Non è prevista, invece, alcuna neutralizzazione in merito al periodo massimo di tutela previdenziale previsto sulla base della normativa di riferimento per lo specifico settore lavorativo di appartenenza.
Per accedere alla tutela di cui al comma 1, riconosciuta in presenza di provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (ASL-SISP), il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento suddetto (articolo 26, comma 3).
Se al momento del rilascio del certificato, il medico non dispone delle informazioni relative al provvedimento, il lavoratore medesimo richiedente la tutela previdenziale potrà recuperare l’informazione presso l’operatore di sanità pubblica e comunicarla successivamente all’INPS, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).
Con il messaggio 9 ottobre 2020, n. 3653 è stato precisato che non può essere applicata la tutela prevista al comma 1 ai casi di ordinanza dell’autorità amministrativa locale che disponga il divieto di allontanamento dal territorio dei cittadini. Inoltre, la tutela di cui al comma 1 è riconosciuta solo se disposta da autorità sanitaria italiana a e non dal Paese estero.
Tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità
L' articolo 26, comma 2 ha disposto che per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) o in possesso della certificazione degli organi medico legali delle Asl attestante la condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o da svolgimento di terapie salvavita, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. Tale termine è stato prorogato al 15 ottobre 2020 dalla legge di conversione 126/2020 del decreto legge 104/2020.
In entrambi i casi, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia nelle consuete modalità e il medico curante provvede a riportare nelle note di diagnosi l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, evidenziando la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, e riportando i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap, ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali delle ASL.
Per la tutela, stante l’equiparazione del periodo a degenza ospedaliera, è considerato valido, come sopra già specificato, il certificato pervenuto entro l’anno di prescrizione e l’indennità previdenziale viene decurtata ai 2/5 in caso di assenza di familiari a carico.
Nella disposizione normativa non si fa alcun riferimento alla neutralizzazione del periodo di comporto.
Malattia da Covid-19
L’articolo 26, comma 6 stabilisce che in caso di malattia conclamata da Covid-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Si tratta, in sostanza, di una fattispecie assimilabile a una qualsiasi diagnosi di malattia comune.
L’indennità viene quindi riconosciuta, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.
L’indennità di malattia è riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina l’incapacità temporanea al lavoro, inteso come mansione specifica.
A chi è rivolto
L’indennità spetta a:
- operai del settore industria;
- operai e impiegati del settore terziario e servizi;
- lavoratori dell’agricoltura;
- apprendisti;
- disoccupati;
- lavoratori sospesi dal lavoro;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori marittimi.
- collaboratori familiari (colf e badanti);
- impiegati dell'industria;
- quadri (industria e artigianato);
- dirigenti;
- portieri;
- lavoratori autonomi.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
Il diritto all’indennità di malattia decorre, per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno (i primi tre giorni sono di “carenza” e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell’azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere attestata con uno o più certificati.
Risulta indennizzabile, purché debitamente certificato, anche l’eventuale periodo di malattia che comporta ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital.
Agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi con contratto a tempo indeterminato l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Per quelli a tempo determinato, l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto cessa con la cessazione del rapporto di lavoro, anche se avvenuta prima dello scadere del contratto. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze. Le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall’INPS.
Ai lavoratori dell’agricoltura a tempo indeterminato l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per massimo 180 giorni nell’anno solare, purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa. A quelli a tempo determinato l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, solo se hanno svolto almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente (sono valide anche le giornate lavorate a tempo indeterminato nello stesso settore agricolo) o 51 giornate nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia. Il periodo indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Agli apprendisti si applica la medesima disciplina dei lavoratori del settore di appartenenza. Quindi, se prevista, l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per massimo 180 giorni nell’anno solare.
Ai disoccupati e ai sospesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per massimo 180 giorni nell’anno solare, solo se la malattia inizia entro 60 giorni o due mesi dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro.
Ai lavoratori marittimi e della pesca assicurati ex IPSEMA (circolare INPS 23 dicembre 2013 n. 179), l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale spetta dal giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi (compresa la domenica) e fino a massimo un anno. Se la malattia si manifesta entro 28 giorni dallo sbarco, ai marittimi sbarcati da natanti appartenenti a specifiche categorie previste per legge, viene riconosciuta l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare, che spetta dal quarto giorno successivo alla data della denuncia dell’evento e fino a massimo un anno. Se la malattia si manifesta dopo 28 giorni ed entro 180 giorni dallo sbarco, ai lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro viene riconosciuta l’indennità per inabilità temporanea da malattia, che spetta dal quarto giorno successivo a quello della denuncia della malattia fino a massimo 180 giorni.
Per i lavoratori dello spettacolo, ai fini del diritto all’indennità economica di malattia, devono risultare dovuti o versati almeno 100 contributi giornalieri presso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso. L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno.
Ai lavoratori a tempo determinato del settore spettacolo è riconosciuta, ai sensi della normativa vigente, la conservazione della tutela della malattia, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, e il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi. Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.
Ai lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo indeterminato l'indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro. Viene, invece, corrisposta direttamente dall'Istituto nei confronti di disoccupati, saltuari con contratto a termine o prestazione o occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.
QUANTO SPETTA
In linea generale, l’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno.
Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta all’80% per tutto il periodo di malattia.
Ai disoccupati e sospesi dal lavoro l'indennità è ridotta di due terzi rispetto alla percentuale prevista.
Ai ricoverati senza familiari a carico l’indennità è ridotta ai 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate.
Ai lavoratori marittimi:
- in caso di malattia fondamentale, l’indennità spetta al 75% della retribuzione percepita al momento dello sbarco;
- in caso di malattia complementare, l’indennità spetta al 75% della retribuzione percepita al momento dell’ultimo sbarco;
- in caso di malattia di lavoratori in continuità di rapporto di lavoro, l’indennità spetta nella misura del 50% per i primi 20 giorni e del 66,66% dal 21° al 180° giorno della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.
- al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
- all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° al 180°;
- al 40% per il lavoratore disoccupato e per i giorni non lavorativi della settimana nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana.
Con il certificato telematico, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro, che potrà riceverlo e visualizzarlo tramite i servizi messi a disposizione dall’INPS.
Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea. In tal caso egli deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato alla struttura territoriale INPS di competenza e l’attestato al proprio datore di lavoro, per non incorrere nelle sanzioni di legge consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell’invio oltre il menzionato termine dei due giorni.
Analogamente, il lavoratore marittimo e della pesca assicurato ex IPSEMA deve presentare o inviare all’Istituto il certificato di malattia, entro il medesimo termine di due giorni dalla data del rilascio.
Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l’invio telematico. Qualora, invece, i certificati vengano redatti in modalità cartacea, debbono essere presentati o inviati, a cura del lavoratore, alla struttura territoriale INPS di competenza e al proprio datore di lavoro (privi dei dati di diagnosi). Nel caso dei certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero), la consegna può avvenire anche oltre i due giorni dalla data del rilascio, ma comunque entro il termine di un anno di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute certificative, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.
Per la categoria dei lavoratori marittimi e della pesca aventi diritto alla tutela per malattia ex IPSEMA il certificato di malattia viene trasmesso dal lavoratore. Ai fini del calcolo dell’indennità inoltre, il datore di lavoro trasmette la denuncia delle retribuzioni corrisposte al lavoratore nel periodo di riferimento sulla base della specifica prestazione richiesta.
Per l’erogazione dell’indennità il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce di reperibilità previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa. Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:
- un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
- il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
- il totale dell'indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.
Durante il periodo di prognosi del certificato, se effettivamente necessario, il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente e con congruo anticipo al datore di lavoro, con le modalità contrattualmente previste, e all’INPS utilizzando il servizio "Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo".
Il servizio consente la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi. Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro (circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106).
Solo in casi particolari, qualora non fosse possibile accedere al suddetto servizio, si potranno seguire le seguenti modalità:
- inviare un'email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;
- inviare specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale;
- contattare il Contact center al numero verde 803 164.
Nel caso di malattia insorta in un paese della Comunità europea, i regolamenti vigenti prevedono l’applicazione della legislazione del paese dove risiede l’assicurato. Il lavoratore deve, quindi, presentare il certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio. Diversamente, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all’istituzione competente.
Nel caso di malattia insorta in paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi che regolano la materia o in paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. Per "legalizzazione" si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido come certificato secondo le disposizioni locali. La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione".
TUTELE PER COVID-19
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, sono state riconosciute specifiche ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori in quarantena e per i soggetti fragili.
Equiparazione della quarantena a malattia
Per i lavoratori dipendenti del settore privato il comma 1 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. La tutela non è riconosciuta quindi ai lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro. Non è prevista, invece, alcuna neutralizzazione in merito al periodo massimo di tutela previdenziale previsto sulla base della normativa di riferimento per lo specifico settore lavorativo di appartenenza.
Per accedere alla tutela di cui al comma 1, riconosciuta in presenza di provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (ASL-SISP), il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento suddetto (articolo 26, comma 3).
Se al momento del rilascio del certificato, il medico non dispone delle informazioni relative al provvedimento, il lavoratore medesimo richiedente la tutela previdenziale potrà recuperare l’informazione presso l’operatore di sanità pubblica e comunicarla successivamente all’INPS, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).
Con il messaggio 9 ottobre 2020, n. 3653 è stato precisato che non può essere applicata la tutela prevista al comma 1 ai casi di ordinanza dell’autorità amministrativa locale che disponga il divieto di allontanamento dal territorio dei cittadini. Inoltre, la tutela di cui al comma 1 è riconosciuta solo se disposta da autorità sanitaria italiana a e non dal Paese estero.
Tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità
L' articolo 26, comma 2 ha disposto che per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) o in possesso della certificazione degli organi medico legali delle Asl attestante la condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o da svolgimento di terapie salvavita, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. Tale termine è stato prorogato al 15 ottobre 2020 dalla legge di conversione 126/2020 del decreto legge 104/2020.
In entrambi i casi, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia nelle consuete modalità e il medico curante provvede a riportare nelle note di diagnosi l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, evidenziando la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, e riportando i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap, ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali delle ASL.
Per la tutela, stante l’equiparazione del periodo a degenza ospedaliera, è considerato valido, come sopra già specificato, il certificato pervenuto entro l’anno di prescrizione e l’indennità previdenziale viene decurtata ai 2/5 in caso di assenza di familiari a carico.
Nella disposizione normativa non si fa alcun riferimento alla neutralizzazione del periodo di comporto.
Malattia da Covid-19
L’articolo 26, comma 6 stabilisce che in caso di malattia conclamata da Covid-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Si tratta, in sostanza, di una fattispecie assimilabile a una qualsiasi diagnosi di malattia comune.
L’indennità viene quindi riconosciuta, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.
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