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maternità e paternità : congedi

  Sei in  ► MATERNITA' E PATERNITA': congedi  
►CONGEDO DI MATERNITÀ ►CONGEDO OBBLIGATORIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI ►CONGEDO DI PATERNITÀ
►INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA ►CONGEDO PARENTALE ►RIPOSI GIORNALIERI ►CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO/A ►ADOZIONI ►MATERNITÀ FUORI DAL RAPPORTO DI LAVORO E PENSIONE ►LAVORATRICI AUTONOME ►ASSEGNO DI MATERNITÀ PER LE LAVORATRICI ATIPICHE E DISCONTINUE
►ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI

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CONGEDO DI MATERNITÀ
È vietato adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto, per un periodo complessivo di astensione dal lavoro di 5 mesi. Dal 1° gennaio 2019 vi è la possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Se il parto avviene anticipatamente rispetto alla data presunta e indicata dal medico sul certificato (parto prematuro), tutti i giorni non utilizzati prima vengono aggiunti al congedo dopo il parto fino a raggiungere i 5 mesi.
Quando le condizioni lavorative siano ritenute pericolose per la madre o per il nascituro, si può fare domanda al servizio ispettivo del Ministero del lavoro per ottenere una interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi, la cui durata viene determinata dal servizio stesso.
Le addette alle lavorazioni, accertate come gravose e pregiudizievoli per la gravidanza, devono per legge essere spostate ad altre mansioni; se questo non è possibile, il servizio ispettivo del ministero del Lavoro può decidere l'interdizione dal lavoro per vari periodi o, se fosse necessario, anche per tutta la gravidanza.
Anche per problemi di salute legati alla gravidanza, indipendentemente dalle condizioni di lavoro nocive, si può richiedere l’intervento dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e restare a casa non in malattia ma in congedo di maternità anticipato, più favorevole alla lavoratrice.
E’ previsto, inoltre, che la lavoratrice possa scegliere di posticipare l’astensione dal lavoro fino al mese precedente la data presunta del parto, per poi poter prolungare l’astensione dal lavoro dopo il parto, rimanendo a casa un mese prima e quattro mesi dopo il parto ( congedo obbligatorio di maternità flessibile).
Questa scelta può essere autorizzata a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il Medico Competente sul posto di lavoro, dove previsto ( D.lgs 626/ 94), certifichino che non vi è pericolo nella permanenza al lavoro né per la madre né per il nascituro.




CONGEDO DI PATERNITÀ
Il padre lavoratore ha diritto ai mesi di astensione dopo il parto solo nel caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Trattamento economico e previdenziale
Per tutta la durata del congedo di maternità e di paternità si percepisce un'indennità economica da parte dell'Inps, ma anticipata dal datore di lavoro, pari all'80% dell'ultima retribuzione percepita. Molti contratti collettivi prevedono un'integrazione all'indennità da parte del datore di lavoro. Il periodo, coperto dalla contribuzione figurativa, è considerato utile per il diritto e per la misura della pensione.
I lavoratori del pubblico impiego non percepiscono l'indennità da parte dell'Inps, ma la retribuzione effettiva, con relativa contribuzione obbligatoria, da parte delle amministrazioni da cui dipendono. Contrattualmente, inoltre, hanno ottenuto notevoli benefici economici e ulteriori possibilità rispetto ai lavoratori privati.




CONGEDO PARENTALE
Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi.
Solo al papà è data la possibilità, per incentivare il padre lavoratore ad occuparsi dei figli/e, di fruire di un ulteriore mese di congedo, arrivando a 7 mesi, se si giova di un periodo di congedo parentale, frazionato o continuativo, non inferiore a tre mesi.  In questa ipotesi, il periodo complessivo tra i due genitori diventa di 11 mesi. Entrambi i genitori possono fruire del congedo anche contemporaneamente.
Il padre inoltre, può usufruire del congedo parentale fin dalla nascita del figlio/a, mentre la madre è in congedo obbligatorio. Se il genitore è unico, questi può usufruire di un periodo di congedo di 10 mesi.
Trattamento economico e previdenziale
I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
Per tutti gli altri periodi di congedo fruiti oltre i sei mesi entro i seianni oppure dai sei anni fino al compimento dell'ottavo anno del figlio/a, l'indennità è dovuta solo se il proprio reddito personale annuo non sia superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. Per il 2020 è pari a € 16.739.75.
Questi periodi, anche se non si percepisce l'indennità, sono coperti da contribuzione figurativa, accreditata prendendo a riferimento una retribuzione pari al 200% dell'importo dell'assegno sociale. Per il 2020 è pari a € 11.955,58, proporzionato ai periodi di astensione
Viene data ai fini pensionistici la possibilità di integrazione contributiva tramite riscatto o versamenti volontari. I periodi di congedo parentale, fruibili dagli 8 ai 12 anni del bambino/a, non sono in nessun caso indennizzabili.




CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO/A
Fino al compimento del terzo anno del figlio/a entrambi i genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per la malattia del minore, senza limiti temporali. Dai tre agli otto anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni lavorativi ogni anno per le malattie del figlio/a. Il ricovero ospedaliero del figlio/a interrompe, su richiesta, l’eventuale fruizione delle ferie da parte del genitore.
Trattamento previdenzialeQuesti congedi nel settore privato non sono retribuiti: 
  • fino a tre anni del figlio/a le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa
  • i 5 giorni annui previsti per malattie del figlio/a, dai tre agli otto anni, sono coperti da contribuzione figurativa, accreditati limitatamente ad una retribuzione convenzionale pari al:200% dell'assegno sociale (€ 11.955,58 per il 2020), con possibilità di integrazione attraverso il riscatto o con versamenti volontari dei contributi.
Nel settore pubblico, fino al terzo anno del figlio/a, è previsto il diritto a trenta giorni regolarmente retribuiti per anno per le malattie del bambino/a, con relativa contribuzione obbligatoria. Fino agli otto anni del figlio, invece, i 5 giorni ogni anno a disposizione di ciascun genitore sono senza retribuzione anche nel settore pubblico, ma hanno la copertura contributiva.




CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO/A
Fino al compimento del terzo anno del figlio/a entrambi i genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per la malattia del minore, senza limiti temporali. Dai tre agli otto anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni lavorativi ogni anno per le malattie del figlio/a. Il ricovero ospedaliero del figlio/a interrompe, su richiesta, l’eventuale fruizione delle ferie da parte del genitore.
Trattamento previdenzialeQuesti congedi nel settore privato non sono retribuiti: 
  • fino a tre anni del figlio/a le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa
  • i 5 giorni annui previsti per malattie del figlio/a, dai tre agli otto anni, sono coperti da contribuzione figurativa, accreditati limitatamente ad una retribuzione convenzionale pari al:200% dell'assegno sociale (€ 11.955,58 per il 2020), con possibilità di integrazione attraverso il riscatto o con versamenti volontari dei contributi.
Nel settore pubblico, fino al terzo anno del figlio/a, è previsto il diritto a trenta giorni regolarmente retribuiti per anno per le malattie del bambino/a, con relativa contribuzione obbligatoria. Fino agli otto anni del figlio, invece, i 5 giorni ogni anno a disposizione di ciascun genitore sono senza retribuzione anche nel settore pubblico, ma hanno la copertura contributiva.




MATERNITÀ FUORI DAL RAPPORTO DI LAVORO E PENSIONE
Il Testo Unico per la tutela della maternità e paternità (D.lgs 151/2001) dà la possibilità alle lavoratrici madri, e ai padri lavoratori, nei casi previsti, di utilizzare i periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro ai fini del diritto e della misura della pensione.
Il congedo obbligatorio di maternità è coperto da contribuzione figurativa, accreditata senza onere per la lavoratrice, mentre i periodi di congedo parentale sono riscattabili a carico della lavoratrice. Viene richiesto un requisito di cinque anni di contribuzione effettiva da far valere al momento della domanda di pensione.




ASSEGNO DI MATERNITÀ PER LE LAVORATRICI ATIPICHE E DISCONTINUE
L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). E’ destinato alle donne, per cui siano stati versati contributi, a seguito dello svolgimento di tre mesi di attività lavorativa nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti la nascita. 
Destinatarie dell'assegno sono:
  • le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, oppure extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno per ogni figlio/a nato/a o adottato/a o accolto/a in affidamento preadottivo a partire dal 2 luglio 2000.
L'assegno prescinde da ogni requisito di reddito personale o familiare e assume la funzione di prestazione minimale per la tutela della maternità e quindi di garanzia per la lavoratrice madre a percepire una prestazione economica. In caso di parti o di adozioni e affidamenti preadottivi plurimi, l'importo dell'assegno viene moltiplicato per il numero dei figli/e nati/e o entrati/e nella famiglia anagrafica.
Requisiti contributivi L'assegno è concesso quando si verificano i seguenti casi:
  • quando la lavoratrice ha diritto ad una qualsiasi forma di trattamento previdenziale o economico di maternità e possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i diciotto e i nove mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, ha diritto alla quota differenziale dell'assegno, se la prestazione di maternità è di importo inferiore (pensiamo, ad esempio, ad una domestica o ad una parasubordinata);
  • quando una lavoratrice fruisce di una delle prestazioni di disoccupazione, di mobilità, cassa integrazione, LSU, l'indennità di maternità viene garantita da parte dell'Inps, purché il periodo intercorrente tra la perdita del diritto alla prestazione previdenziale e la nascita del figlio/a o dell'ingresso in famiglia del figlio/a adottato, non sia superiore a nove mesi o comunque non sia superiore alla durata della prestazione stessa;
  • quando una lavoratrice viene licenziata o si dimette mantiene il diritto all'assegno, se può far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 18° al nono mese precedente la nascita del figlio/a o dell'ingresso in famiglia del figlio/a adottato.
Il padre, naturale adottivo o affidatario, ha diritto a percepire il beneficio nel caso di decesso della madre, di abbandono del figlio/a da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre, ovviamente se l'assegno non sia stato già riscosso dalla donna.
La domanda, redatta in carta semplice, va inoltrata alla sede territoriale dell'Inps entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio/a o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria; l'Inps eroga l'assegno entro 120 giorni.




CONGEDO OBBLIGATORIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI
Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di sette giorni. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore in via non continuativa e anche durante il periodo di congedo obbligatorio post partum della madre.
I lavoratori, devono fare la comunicazione scritta al proprio datore di lavoro con un anticipo di almeno 15 giorni. Se questi giorni vengono richiesti, come è ovvio per la maggior parte dei casi, in relazione alla nascita, vanno calcolati in base alla data presunta del parto. Il congedo è estendibile da sette giorni a otto in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria che le spetta.
Per la fruizione del congedo obbligatorio al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro per conto INPS. Il congedo è coperto da contribuzione figurativa, accreditata nelle stesse modalità e misura di quello obbligatorio della madre.




INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione è considerata parto e dà diritto all'astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi. Se l'interruzione avviene prima di tale termine, la lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità, ma a quella di malattia.





RIPOSI GIORNALIERI
La lavoratrice madre ha diritto a due ore di riposo al giorno, anche cumulabili, durante il primo anno del bambino. Il riposo è di un'ora quando l'orario lavorativo è inferiore alle 6 ore.
Il padre lavoratore ha diritto ai riposi solo in caso di morte o di grave malattia della madre, se i figli sono affidati al solo padre, se la madre titolare non se ne avvale per scelta oppure quando la madre non ne ha diritto, per esempio, se è una domestica o lavoratrice a domicilio.
Il padre, invece, non ha diritto ai riposi se la madre non svolge alcuna attività lavorativa, ma è casalinga o disoccupata.
In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.
Trattamento previdenziale
Le ore di riposo vengono regolarmente retribuite e sono coperte da contribuzione nel comparto pubblico; anche nel settore privato sono regolarmente retribuite, ma sono accreditate figurativamente limitatamente a una retribuzione annua di € 11.955,58 per il 2020.


ADOZIONI
I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali.




LAVORATRICI AUTONOME
Alle lavoratrici autonome ( coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti, imprenditrici agricole) non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro, ma viene loro comunque versata una indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, calcolata sull’80% della retribuzione convenzionale stabilita annualmente, e differente per le varie tipologie di lavoro.
Per ottenere l’indennità sono necessari precisi requisiti contributivi. Hanno diritto anche al congedo parentale, con il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino/a. In questo caso, l'astensione dal lavoro, è richiesta e deve essere dimostrata.




ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI
Per i bambini/e nati/e a partire dal 1 gennaio 2001, o entrati dalla stessa data nella famiglia anagrafica della donna che li riceve in adozione o in affidamento preadottivo viene concesso un assegno, che per il 2020 è di 348,12 euro al mese, per un massimo di 5 mesi (pari a complessivi 1.740,60 euro).
L'assegno è diretto alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non fruiscano o non abbiano diritto a nessuna prestazione previdenziale o economica di maternità. Non è richiesto, quindi, nessun requisito contributivo, ma il reddito familiare è soggetto alla soglia ISEE (per il 2020, 17.416,66 euro).
L’assegno è anche cumulabile fino ad integrazione dell’importo previsto annualmente con indennità di maternità erogate in importo inferiore e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Il padre, naturale adottivo o affidatario preadottivo, può ricevere l'assegno in via esclusiva in caso di decesso della madre, di abbandono del figlio/a da parte della madre se il minore rientra nella sua famiglia anagrafica. L'assegno in caso di parti o adozioni multiple si moltiplica, secondo il numero dei figli/e nati/e o adottati/e.
La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso nella famiglia anagrafica della madre adottiva. Se il richiedente l'assegno è il padre o altro soggetto adottivo, la richiesta deve essere presentata entro 6 mesi dal termine dei 6 mesi previsti per la madre.



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