Congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica: INPS fornisce le istruzioni per i genitori con la circolare del 2 ottobre.
Requisiti, compatibilità, come fare la domanda.

In caso di quarantena scolastica dei figli minori di 14 anni arriva il congedo parentale COVID-19, l’INPS con la circolare del 2 ottobre fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione.
Possono beneficiare del congedo i soli genitori lavoratori dipendenti del settore privato per figli minori di 14 anni, può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Sono esclusi invece i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS. Il genitore, per godere del congedo parentale COVID-19 in caso di quarantena scolastica dei figli, deve:
Il genitore può fruire del congedo parentale COVID-19 per il periodo che va dal 9 settembre al 31 dicembre 2020 e per tutta la durata del periodo di quarantena del figlio, anche in caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso figlio. In caso di due o più figli minori di 14 anni in quarantena nello stesso periodo, nei giorni di sovrapposizione, l’indennità del congedo parentale COVID-19 è unica per il genitore. L’indennizzo copre esclusivamente i periodi di congedo ricompresi all’interno del periodo di quarantena disposto nel provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Si può fruire del congedo parentale COVID-19 in caso di quarantena per il figlio anche se l’altro genitore è assente da lavoro per:
Non è altresì compatibile in caso di assenza da lavoro dell’altro genitore per:
La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i Patronati o direttamente sul sito INPS.
Il periodo per il quale fare domanda di congedo parentale COVID-19 per figli in quarantena può anche essere antecedente alla data di presentazione purché ricada nel periodo che va dal 9 settembre e fino al 31 dicembre. Nell’istanza devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.
Per la corretta gestione della domanda, nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:
“MV9: DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli”.
Il riferimento temporale del congedo MV9 è dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e la fruizione è esclusivamente giornaliera. Il congedo non può essere fruito in modo orario.
I dipendenti pubblici non devono inviare la domanda a INPS, ma devono far riferimento all’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro e secondo le modalità da questa indicate.
A cura di Barbara Balistreri, photo vocediasti.it, Fonte Inps, ottobre 2020,
Possono beneficiare del congedo i soli genitori lavoratori dipendenti del settore privato per figli minori di 14 anni, può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Sono esclusi invece i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS. Il genitore, per godere del congedo parentale COVID-19 in caso di quarantena scolastica dei figli, deve:
- avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Ne consegue, specifica INPS, che in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
- non deve trovarsi in smart working durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
- il figlio, per il quale si fruisce il congedo, come abbiamo anticipato deve essere minore di anni 14 e non potrà essere quindi più fruito al compimento del 14esimo anno di età;
- deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso, e questo significa che il minore ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
- il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il genitore può fruire del congedo parentale COVID-19 per il periodo che va dal 9 settembre al 31 dicembre 2020 e per tutta la durata del periodo di quarantena del figlio, anche in caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso figlio. In caso di due o più figli minori di 14 anni in quarantena nello stesso periodo, nei giorni di sovrapposizione, l’indennità del congedo parentale COVID-19 è unica per il genitore. L’indennizzo copre esclusivamente i periodi di congedo ricompresi all’interno del periodo di quarantena disposto nel provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Si può fruire del congedo parentale COVID-19 in caso di quarantena per il figlio anche se l’altro genitore è assente da lavoro per:
- malattia;
- maternità/paternità;
- ferie;
- aspettativa non retribuita;
- se il genitore è un soggetto con particolari situazioni di fragilità (indicazioni nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020);
- permessi 104;
- inabilità e pensione d’invalidità.
Non è altresì compatibile in caso di assenza da lavoro dell’altro genitore per:
- congedo parentale;
- riposi giornalieri della madre o del padre;
- cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa;
- cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, assegno ordinario, CISOA, indennità di disoccupazione Naspi o DIS-COLL. L’eccezione, specifica INPS, viene fatta nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti che abbiamo visto, abbia solo una riduzione di orario di lavoro e per questo continua a lavorare anche se a orario ridotto;
- smart working;
- nelle giornate di pausa contrattuale in caso di part-time o lavoro intermittente.
La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i Patronati o direttamente sul sito INPS.
Il periodo per il quale fare domanda di congedo parentale COVID-19 per figli in quarantena può anche essere antecedente alla data di presentazione purché ricada nel periodo che va dal 9 settembre e fino al 31 dicembre. Nell’istanza devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.
Per la corretta gestione della domanda, nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:
“MV9: DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli”.
Il riferimento temporale del congedo MV9 è dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e la fruizione è esclusivamente giornaliera. Il congedo non può essere fruito in modo orario.
I dipendenti pubblici non devono inviare la domanda a INPS, ma devono far riferimento all’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro e secondo le modalità da questa indicate.
A cura di Barbara Balistreri, photo vocediasti.it, Fonte Inps, ottobre 2020,