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Assegni familiari, Aumentano nel 2022 gli importi erogati dai Comuni

Assegni familiari, Aumentano nel 2022 gli importi erogati dai Comuni

Fissati dal Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri i valori delle prestazioni per il 2022. Da marzo tuttavia l'assegno per i nuclei numerosi sarà assorbito dall'assegno unico.
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Salgono gli assegni familiari erogati dai Comuni nel 2022. Lo rende noto nel comunicato del 5 febbraio 2022 il Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le indicazioni riguardano la misura delle prestazioni riconosciute dall’articolo 65 della L. 448/1998 a carico dei Comuni che possono aggiungersi alle normali tutele riconosciute dall'ordinamento statale. Si tratta dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico e dell'assegno di maternità, entrambe pagate dall'Inps a nuclei residenti che si trovino in determinate situazioni reddituali da accertare in base all'Isee, il nuovo indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare. L'aumento fa seguito all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che lo scorso anno ha registrato una variazione al rialzo dell'1,9%.

L'assegno quest'anno spetta per 13 mensilità ed eroga un contributo mensile pari a 147,90€ (145,14 € nel 2021) ma verrà corrisposto per le sole mensilità di gennaio e febbraio 2022 in quanto assorbito - a decorrere da marzo - nel cd. assegno unico. Per accedere al beneficio è necessario che il nucleo familiare non possegga risorse reddituali e patrimoniali superiori ad un valore Isee di 8.955,98 euro e viene corrisposto in misura integrale ove l'Isee del beneficiario non risulti superiore a 7.033,28€ o in misura parziale ove il reddito del beneficiario risulti superiore al predetto valore ed inferiore ad euro 8.955,98€ sino al raggiungimento di tale ultimo importo. 

La prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Per l'accesso al sostegno l'interessato deve presentare domanda al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (cfr: Dm 21 Dicembre 452/2000). L'INPS provvede al pagamento dell'assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti dai Comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. 

L'assegno mensile di maternità concesso dai Comuni spetta, invece, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nell'anno di riferimento alle madri prive di tutela previdenziale obbligatoria. La prestazione nel 2022 vale 354,73€ al mese (348,12 euro nel 2021) per cinque mensilità, può essere conseguita previa domanda al Comune entro sei mesi dalla data del parto a condizione che il valore Isee del nucleo familiare non risulti superiore a 17.747,58 euro.

L’assegno viene pagato direttamente dall’INPS e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno). Anche l'assegno di maternità, al pari dell'assegno al nucleo, non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e viene pagato dall'Inps in unica soluzione con cadenza mensile, non oltre 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni. Questo assegno resta anche dopo il 28 febbraio 2022 in quanto non abrogato dal cd. assegno unico.

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