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Assistenza disabili gravi (Legge 104/92): Diritto del dipendente al trasferimento della sede di lavoro.
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​La Cassazione, con la sentenza n. 26603 del 18 ottobre scorso, stabilisce che, la richiesta di trasferimento di sede da parte del lavoratore che assiste un familiare con handicap grave, in virtù della legge 104/92, deve tener conto del comportamento coerente precedentemente assunto dal richiedente.

​Ha accolto, quindi,  il ricorso di una dipendente, a cui il datore di lavoro aveva negato il trasferimento, facendo prevalere le ragioni economiche ed organizzative dell’azienda, pur in presenza di altre collocazioni possibili per la lavoratrice. Una opportunità che è espressamente prevista dall’articolo 33, comma 5, della legge 104/1992.

La controversia è giunta fino in Cassazione dopo che la dipendente, per garantire l’assistenza al familiare in condizioni di handicap grave, prima della domanda di trasferimento, si era assentata dal lavoro per un lungo periodo, usufruendo di un periodo di maternità, di successivi otto mesi di distacco sindacale e, infine, di ulteriori sei mesi di congedo straordinario. 

Secondo la Cassazione, il comportamento della lavoratrice è sintomatico della volontà di organizzare la propria esistenza in modo da poter continuare ad accudire il familiare disabile grave e seguirlo nelle attività della vita quotidiana e nelle terapie. Da qui la decisione dell’Alta Corte di considerare giustificata la richiesta della dipendente, al rientro in servizio dopo il lungo periodo di sospensione, di trasferimento in una sede prossima al domicilio del familiare da assistere.

Ciò determina, per la Cassazione il diritto “indiscutibile alla scelta della sede di lavoro più vicina, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge 104/1992”.       

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A cura di Barbara Balistreri, Fonte C.Cass.ne, novembre 2019

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