“Pensione Quota 100”: vanno presentati i modelli AP 140 e AP 1 39
La dichiarazione dei redditi cumulabili/incumulabili per la domanda di pensione Quota100, ovvero il Modello AP 140 deve essere presentata al momento della domanda di pensionamento dai soggetti con un'età non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, ai sensi del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019.

Lo rende noto il messaggio Inps numero 54/2020 con il quale l'ente previdenziale informa che sono stati pubblicati i moduli per comunicare la percezione di redditi incumulabili con la pensione.
La pensione Quota100 è infatti soggetta al divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo che va in vigore dal giorno di decorrenza della pensione fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31 dicembre 2022) che comporta la sospensione dell'erogazione della pensione nell'anno di percezione di redditi incumulabili.
Chi è tenuto alla dichiarazione
L'INPS ha pubblicato il modulo AP 140 da presentare contestualmente alla produzione della domanda di pensione ed il modulo AP 139 dedicato ai pensionati che devono dichiarare l'importo annuo dei redditi cumulabili/incumulabili o il venir meno di un reddito incumulabile per l'anno successivo alla precedente comunicazione (al fine di ottenere il ripristino della pensione sospesa).
Il modello AP 140 va presentato sempre, anche in assenza di redditi incumulabili, al momento della presentazione della domanda di pensione; il modello AP 139 andrà presentato, unicamente in caso di variazione della situazione reddituale o di conferma della percezione di redditi che formano oggetto di segnalazione all'ente previdenziale.
I moduli si compongono di quattro sezioni:
- sezione 1: la dichiarazione d'assenza di redditi nell'anno in corso, va selezionata quando il pensionando non prevede di percepire redditi nell'anno di decorrenza della pensione e negli anni successivi, sino al raggiungimento dell'età di vecchiaia.
- sezione 2: va compilata se il pensionato percepisce redditi da lavoro autonomo o dipendente (o da lavoro autonomo occasionale superiore a €5mila ) nel periodo in questione indicando la data di inizio di percezione del reddito. Da questa data la pensione con Quota100 sarà sospesa sino alla cessazione del reddito o alla maturazione della pensione di vecchiaia.
- sezione 3: va compilata da coloro che hanno percepito redditi per il periodo antecedente la decorrenza della pensione con Quota100 precisando la data di prestazione dell'attività lavorativa (inizio e fine). In mancanza di tale dichiarazione l'Istituto provvederà ad imputare all'intero anno il reddito da lavoro risultante dai moduli fiscali presenti in Anagrafe Tributaria con il rischio di una sospensione della pensione per un periodo più ampio rispetto a quello dovuto (fatta salva la facoltà dell'interessato di dimostrare, con idonea documentazione, l'imputabilità di tali redditi al periodo precedente la decorrenza della pensione). Questa sezione va compilata da coloro che percepiscono la pensione con Quota100 per parte dell'anno dovendo stabilire - in caso di percezione di redditi – per ogni mese la vigenza dell'incumulabilità.
- sezione 4: va compilata da coloro che percepiscono dei redditi cumulabili, come indicato nella Circolare Inps 117/2019 al punto 1.3 per espressa deroga normativa (es. indennità percepite dagli amministratori locali, compensi per i giudici onorari, tributari e di pace, sacerdoti eccetera). La sezione va compilata sempre a prescindere dall'entità del reddito conseguito.
Variazioni Reddituali
I soggetti che hanno già comunicato l'assenza di redditi sono esentati dal ripresentare ogni anno la dichiarazione reddituale all'Inps in caso di invariabilità della situazione reddituale. I soggetti, invece, che hanno già dichiarato la presenza di redditi incumulabili per l’anno 2019, con l’effetto di sospensione della pensione per il 2019, in caso di variazione della situazione reddituale per l’anno 2020 sono tenuti a comunicare all’INPS l’assenza di percezione di redditi incumulabili (compilando pertanto la prima sezione del modello) per richiedere la riattivazione dei pagamenti con riferimento a tale annualità non operando, per l’anno 2020 la sospensione ai sensi della normativa vigente.
A cura di Barbara Balistreri, Fonte Inps, Photo web edited version, gennaio 2020